Art. 11 
 
                       Accordi di sviluppo per 
                 programmi d'investimento strategici 
 
  1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' istruttoria  di  cui  all'art.
10, le domande di agevolazioni,  presentate  ai  sensi  dell'art.  9,
relative  a  programmi  d'investimento  che  prevedono   un   importo
complessivo pari o superiore ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni)  e
un significativo impatto occupazionale possono formare, ove cio'  sia
proposto dal soggetto richiedente tramite istanza di  parte,  oggetto
di accordi di sviluppo  tra  il  Ministero,  il  soggetto  gestore  e
l'impresa    proponente    nonche',    qualora    intervengano    nel
cofinanziamento del programma, con le regioni e  le  eventuali  altre
amministrazioni interessate. 
  2. La rilevanza strategica del programma d'investimento di  cui  al
precedente comma e' verificata dal soggetto gestore  che,  tal  fine,
valuta la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: capacita'
di attrazione degli investimenti esteri, coerenza degli  investimenti
con  la  strategia  nazionale   di   specializzazione   intelligente,
perseguimento di particolari obiettivi ambientali. 
  3.  Il  soggetto  gestore,  verificata  la   rilevanza   strategica
dell'investimento, trasmette copia del progetto alla regione  o  alle
regioni  interessate  allo  scopo  di  acquisire  una  manifestazione
d'interesse rispetto al programma d'investimento e alla  volonta'  di
cofinanziare l'intervento. 
  4. Per effetto della sottoscrizione  dell'accordo,  le  risorse  in
esso individuate sono  destinate  in  favore  dell'accordo  medesimo.
Resta fermo che le imprese sottoscrittrici non maturano alcun diritto
alle agevolazioni, che sono, comunque, subordinate al positivo  esito
dell'istruttoria di cui all'art. 10. 
  5. In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1,  il  soggetto
gestore esamina prioritariamente i programmi  d'investimento  oggetto
di accordi di sviluppo di cui al comma 1. 
  6. Qualora il programma non presenti le  caratteristiche  richieste
per la stipula dell'accordo di sviluppo, la domanda di cui al comma 1
e' esaminata nel rispetto del criterio cronologico  di  cui  all'art.
10, comma 1. 
  7. Il Ministro dello sviluppo economico puo'  riservare  una  quota
delle risorse disponibili per gli interventi ai sensi della legge 181
alla sottoscrizione degli accordi di cui al presente articolo.