Art. 12 Concessione delle agevolazioni 1. All'esito positivo del procedimento istruttorio di cui all'art. 10, il soggetto gestore delibera la concessione delle agevolazioni, che puo' essere subordinata, in caso di esercizio della facolta' di cui all'art. 8, comma 1, alla preventiva acquisizione della partecipazione al capitale da parte dello stesso soggetto gestore con le modalita' previste dalla circolare di cui all'art. 5, comma 14. 2. La delibera di concessione delle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma finanziato, indica le spese ammissibili, le spese ritenute non ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, nonche' della partecipazione se prevista, regola i tempi e le modalita' per l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli obblighi del soggetto beneficiario e le condizioni il cui mancato rispetto determina la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera i). 3. Il soggetto gestore trasmette al soggetto beneficiario, entro quindici giorni dalla sua adozione, la delibera di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, unitamente all'elenco della documentazione necessaria per la sottoscrizione dei contratti di concessione e per la stipula, se previsto, del preliminare di compravendita di quote ovvero azioni. 4. La documentazione di cui al comma 3 deve essere trasmessa al soggetto gestore entro trenta giorni dalla data di ricezione della delibera di concessione delle agevolazioni. Il predetto termine puo' essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori sessanta giorni a fronte di una motivata richiesta, comprovata da elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non e' in alcun modo riconducibile alla volonta' del soggetto beneficiario. In caso mancata trasmissione della documentazione richiesta, ovvero di trasmissione di documentazione incompleta, entro il predetto termine di trenta giorni, come eventualmente prorogato, il soggetto beneficiario decade dalle agevolazioni. 5. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3, il soggetto gestore e il soggetto beneficiario sottoscrivono, con le modalita' definite con la circolare di cui all'art. 5, comma 14, i contratti di concessione delle agevolazioni, anche con atto unico, e il contratto preliminare di compravendita di quote ovvero azioni, ove previsto.