Art. 12 
 
                   Concessione delle agevolazioni 
 
  1. All'esito positivo del procedimento istruttorio di cui  all'art.
10, il soggetto gestore delibera la concessione  delle  agevolazioni,
che puo' essere subordinata, in caso di esercizio della  facolta'  di
cui  all'art.  8,  comma  1,  alla  preventiva   acquisizione   della
partecipazione al capitale da parte dello stesso soggetto gestore con
le modalita' previste dalla circolare di cui all'art. 5, comma 14. 
  2. La delibera  di  concessione  delle  agevolazioni  individua  il
soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma  finanziato,
indica le spese ammissibili, le spese ritenute  non  ammissibili,  la
forma e l'ammontare delle  agevolazioni  concedibili,  nonche'  della
partecipazione se  prevista,  regola  i  tempi  e  le  modalita'  per
l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli  obblighi  del  soggetto
beneficiario e le condizioni il cui  mancato  rispetto  determina  la
revoca, totale o parziale, delle agevolazioni ai sensi dell'art.  17,
comma 1, lettera i). 
  3. Il soggetto gestore trasmette al  soggetto  beneficiario,  entro
quindici giorni dalla sua adozione, la delibera di concessione  delle
agevolazioni  di  cui  al  comma  1,  unitamente   all'elenco   della
documentazione necessaria per  la  sottoscrizione  dei  contratti  di
concessione e  per  la  stipula,  se  previsto,  del  preliminare  di
compravendita di quote ovvero azioni. 
  4. La documentazione di cui al comma 3  deve  essere  trasmessa  al
soggetto gestore entro trenta giorni dalla data  di  ricezione  della
delibera di concessione delle agevolazioni. Il predetto termine  puo'
essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori sessanta giorni  a
fronte di una motivata  richiesta,  comprovata  da  elementi  atti  a
dimostrare che il mancato rispetto del termine non e' in  alcun  modo
riconducibile  alla  volonta'  del  soggetto  beneficiario.  In  caso
mancata  trasmissione  della  documentazione  richiesta,  ovvero   di
trasmissione di documentazione incompleta, entro il predetto  termine
di  trenta  giorni,  come  eventualmente   prorogato,   il   soggetto
beneficiario decade dalle agevolazioni. 
  5. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di  cui
al  comma  3,  il  soggetto  gestore  e  il   soggetto   beneficiario
sottoscrivono, con le modalita' definite  con  la  circolare  di  cui
all'art. 5, comma 14, i contratti di concessione delle  agevolazioni,
anche con atto unico, e il contratto preliminare di compravendita  di
quote ovvero azioni, ove previsto.