Art. 13 Erogazione delle agevolazioni 1. Il contributo in conto impianti e alla spesa e il finanziamento agevolato sono erogati per Stati di avanzamento lavori (SAL) a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati, ad eccezione dell'ultimo SAL. 2. Nell'ambito di ciascun SAL, le spese non quietanzate non possono essere superiori al cinquanta per cento della spesa ammissibile complessiva. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, e', comunque, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa non quietanzati presentati ai fini dell'erogazione precedente. 3. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono definiti nei contratti di concessione di cui all'art. 12, comma 5, tenuto conto dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal progetto di investimento e, comunque, per un numero di SAL non superiore a 5 (cinque). Ciascun SAL, ad eccezione dell'ultimo, non puo', comunque, essere inferiore al 15 per cento della spesa ammissibile. 4. La prima erogazione delle agevolazioni puo' avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 25 per cento delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dal soggetto gestore sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero con la circolare di cui al comma 5. 5. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 5, comma 14, provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti ai termini e alle modalita' di richiesta delle erogazioni delle agevolazioni di cui al presente decreto. I termini, le modalita' e gli schemi da utilizzare sono resi disponibili dal soggetto gestore in un'apposita sezione del sito www.invitalia.it e del sito del Ministero www.mise.gov.it 6. Il soggetto gestore, entro trenta giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, procede all'erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarita' contributiva del soggetto beneficiario, nonche' delle altre verifiche stabilite nei contratti di concessione di cui all'art. 12, comma 5. Qualora nel corso di svolgimento delle predette attivita' di verifica risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto beneficiario ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il soggetto gestore puo', una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli all'impresa mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a trenta giorni. 7. Sulle singole erogazioni del contributo in conto impianti, il soggetto gestore opera una ritenuta del dieci per cento, che sara' versata alle imprese una volta verificato il completamento del programma di investimento.