Art. 13 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Il contributo in conto impianti e alla spesa e il  finanziamento
agevolato sono erogati per Stati di avanzamento lavori (SAL) a fronte
di titoli di spesa anche non quietanzati,  ad  eccezione  dell'ultimo
SAL. 
  2. Nell'ambito di ciascun SAL, le spese non quietanzate non possono
essere superiori al  cinquanta  per  cento  della  spesa  ammissibile
complessiva. Ciascuna  erogazione,  ad  eccezione  della  prima,  e',
comunque, subordinata alla  dimostrazione  dell'effettivo  pagamento,
mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa non
quietanzati presentati ai fini dell'erogazione precedente. 
  3. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono
definiti nei contratti di concessione di cui all'art.  12,  comma  5,
tenuto conto dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste
dal progetto di investimento e, comunque, per un numero  di  SAL  non
superiore a 5 (cinque). Ciascun SAL, ad  eccezione  dell'ultimo,  non
puo',  comunque,  essere  inferiore  al  15  per  cento  della  spesa
ammissibile. 
  4.  La  prima  erogazione  delle  agevolazioni  puo'  avvenire,  su
richiesta dell'impresa  beneficiaria,  anche  in  anticipazione,  nel
limite del 25 per cento delle agevolazioni complessivamente concesse,
previa  presentazione  di  fideiussione   bancaria   o   di   polizza
assicurativa. Lo schema in base  al  quale  deve  essere  redatta  la
richiesta di erogazione e la documentazione da allegare  alla  stessa
sono definiti dal  soggetto  gestore  sulla  base  delle  indicazioni
fornite dal Ministero con la circolare di cui al comma 5. 
  5. Il Ministero, con la circolare di  cui  all'art.  5,  comma  14,
provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti ai termini e  alle
modalita' di richiesta delle erogazioni delle agevolazioni di cui  al
presente decreto. I termini, le modalita' e gli schemi da  utilizzare
sono resi disponibili dal soggetto gestore in un'apposita sezione del
sito www.invitalia.it e del sito del Ministero www.mise.gov.it 
  6. Il soggetto gestore, entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  di
ciascuna  richiesta  di  erogazione,  procede  all'erogazione   delle
singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica  in
merito alla vigenza e  alla  regolarita'  contributiva  del  soggetto
beneficiario, nonche' delle altre verifiche stabilite  nei  contratti
di concessione di cui all'art. 12, comma  5.  Qualora  nel  corso  di
svolgimento delle predette attivita' di verifica  risulti  necessario
acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a  quelli
presentati  dal   soggetto   beneficiario   ovvero   precisazioni   e
chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il  soggetto
gestore puo', una sola volta per ciascuna  richiesta  di  erogazione,
richiederli   all'impresa   mediante   una   comunicazione   scritta,
assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione,  non
superiore a trenta giorni. 
  7. Sulle singole erogazioni del contributo in  conto  impianti,  il
soggetto gestore opera una ritenuta del dieci per  cento,  che  sara'
versata alle  imprese  una  volta  verificato  il  completamento  del
programma di investimento.