Art. 14 
 
                             Variazioni 
 
  1.  Eventuali  variazioni  riguardanti  i   soggetti   beneficiari,
relative  a  operazioni  societarie,  nonche'  quelle  afferenti   al
programma di investimento devono  essere  preventivamente  comunicate
dal beneficiario al soggetto gestore  con  adeguata  motivazione.  Ai
fini  dell'autorizzazione  delle  variazioni  proposte,  il  soggetto
gestore verifica la permanenza dei requisiti e  delle  condizioni  di
ammissibilita' del programma di investimento. Nel caso  in  cui  tale
verifica si concluda con esito negativo, il soggetto gestore dispone,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del  procedimento
di revoca delle agevolazioni.