Art. 15 
 
                Monitoraggio, ispezioni e controlli. 
            Ulteriori obblighi in materia di trasparenza 
 
  1. In ogni fase del procedimento il Ministero e il soggetto gestore
possono  effettuare  controlli  e  ispezioni  anche  a  campione  sui
programmi agevolati, al fine  di  verificare  le  condizioni  per  la
fruizione e il  mantenimento  delle  agevolazioni  medesime,  nonche'
l'attuazione degli interventi finanziati. 
  2. Ai fini del monitoraggio dei  programmi  agevolati  il  soggetto
beneficiario, a partire dalla data di sottoscrizione dei contratti di
concessione,  invia  al  soggetto  gestore,  con  cadenza  semestrale
(luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al quinto,  ovvero  al
terzo nel caso di PMI, esercizio successivo a quello  di  ultimazione
del programma agevolato, una dichiarazione, resa dal  proprio  legale
rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli  effetti
degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza  in  azienda  dei  beni
strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di  non
distogliere dall'uso  le  immobilizzazioni  materiali  o  immateriali
agevolate.  La  mancata  trasmissione  di  tale  dichiarazione   puo'
comportare  l'avvio  del  procedimento   di   revoca   totale   delle
agevolazioni. 
  3. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere  a  tutte  le
richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte
dal Ministero o dal soggetto gestore  allo  scopo  di  effettuare  il
monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti
ad acconsentire e a favorire lo  svolgimento  di  tutti  i  controlli
disposti  dal  Ministero  o  dal  soggetto  gestore,  anche  mediante
ispezioni  e  sopralluoghi,  al  fine  di  verificare  lo  stato   di
avanzamento dei programmi e le condizioni per il  mantenimento  delle
agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalita',  i  tempi  e  gli
obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle  suddette  attivita'
di verifica  sono  contenute  nella  delibera  di  concessione  delle
agevolazioni di cui all'art. 12, comma 1. 
  4. I soggetti beneficiari sono altresi' tenuti  ad  adempiere  agli
obblighi di trasparenza delle  agevolazioni  ricevute  a  valere  sul
presente bando, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 125  e
seguenti, della legge 4 agosto 2017 n.  124  e  successive  modifiche
ed integrazioni.