Art. 16 
 
                      Cumulo delle agevolazioni 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del regolamento  GBER
le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, fatto
salvo quanto specificatamente  previsto  in  merito  all'applicazione
delle disposizioni del Quadro temporaneo di cui all'art. 7, comma 10,
con altre agevolazioni pubbliche  concesse  per  le  medesime  spese,
incluse le agevolazioni  concesse  sulla  base  del  regolamento  «de
minimis», ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella  forma
di benefici fiscali e di garanzia e comunque  entro  i  limiti  delle
intensita' massime previste dal regolamento GBER.