Art. 16 Cumulo delle agevolazioni 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del regolamento GBER le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, fatto salvo quanto specificatamente previsto in merito all'applicazione delle disposizioni del Quadro temporaneo di cui all'art. 7, comma 10, con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del regolamento «de minimis», ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal regolamento GBER.