Art. 17 
 
                               Revoche 
 
  1. Le agevolazioni sono revocate, totalmente o  parzialmente,  e  i
relativi contratti risolti dal soggetto gestore nei seguenti casi: 
    a) verifica dell'assenza di  uno  o  piu'  requisiti,  ovvero  di
documentazione incompleta  o  irregolare,  per  fatti  imputabili  al
soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili; 
    b) mancata ultimazione del programma di investimento ammesso alle
agevolazioni entro il  termine  stabilito,  salvo  i  casi  di  forza
maggiore e/o le proroghe autorizzate dal soggetto gestore; 
    c) trasferimento, alienazione o destinazione ad  usi  diversi  da
quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione
del soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi
alle agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni  ovvero  cinque
anni per le grandi imprese dalla data di ultimazione del programma di
investimento medesimo; 
    d) cessazione dell'attivita' dell'impresa  agevolata  ovvero  sua
alienazione,  totale  o  parziale,  o  concessione  in  locazione,  o
trasferimento all'estero prima che siano  trascorsi  tre  anni  dalla
data di ultimazione del programma di investimento ovvero cinque  anni
per le grandi imprese; 
    e)  fallimento  dell'impresa  beneficiaria  ovvero  apertura  nei
confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano
trascorsi tre  anni  dalla  data  di  ultimazione  del  programma  di
investimento ovvero cinque anni per le grandi imprese; 
    f) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e  controllo
di cui all'art. 15; 
    g) mancato rimborso delle rate del  finanziamento  agevolato  per
oltre due scadenze previste dal  piano  di  rimborso  ovvero  mancata
corresponsione  degli  interessi  di  preammortamento  alla  scadenza
stabilita; 
    h) mancata  realizzazione  del  programma  occupazionale  di  cui
all'art. 5, comma  9,  lettera  e),  in  presenza  di  un  decremento
dell'obiettivo occupazionale superiore al  10  per  cento  di  quello
previsto nel programma stesso; 
    i) mancato rispetto  di  ogni  altra  condizione  prevista  dalla
delibera  di  concessione  delle  agevolazioni  e  dai  contratti  di
concessione, ai sensi  del  presente  decreto,  ovvero  derivante  da
specifiche  norme  settoriali,  anche  appartenenti   all'ordinamento
europeo; 
    j)  delocalizzazione  dell'attivita'   produttiva   oggetto   del
programma in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad  eccezione
degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni
dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata. 
  2. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera  h),
la  revoca   e'   totale   qualora   il   decremento   dell'obiettivo
occupazionale risulti superiore al 50 per cento  di  quello  previsto
nel programma; la revoca e'  parziale  e  commisurata  al  decremento
dell'obiettivo occupazionale qualora il predetto  decremento  risulti
superiore al 10 per cento. 
  3. In caso di revoca  delle  agevolazioni  disposta  ai  sensi  del
presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote
residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o  in  parte  il
beneficio gia'  erogato,  maggiorato  dell'interesse  pari  al  tasso
ufficiale di riferimento (TUR) e, ove  ne  ricorrano  i  presupposti,
delle sanzioni di cui all'art. 9 del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 123.