Art. 17 Revoche 1. Le agevolazioni sono revocate, totalmente o parzialmente, e i relativi contratti risolti dal soggetto gestore nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili; b) mancata ultimazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dal soggetto gestore; c) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni ovvero cinque anni per le grandi imprese dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo; d) cessazione dell'attivita' dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento ovvero cinque anni per le grandi imprese; e) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento ovvero cinque anni per le grandi imprese; f) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 15; g) mancato rimborso delle rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero mancata corresponsione degli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita; h) mancata realizzazione del programma occupazionale di cui all'art. 5, comma 9, lettera e), in presenza di un decremento dell'obiettivo occupazionale superiore al 10 per cento di quello previsto nel programma stesso; i) mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dalla delibera di concessione delle agevolazioni e dai contratti di concessione, ai sensi del presente decreto, ovvero derivante da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo; j) delocalizzazione dell'attivita' produttiva oggetto del programma in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata. 2. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera h), la revoca e' totale qualora il decremento dell'obiettivo occupazionale risulti superiore al 50 per cento di quello previsto nel programma; la revoca e' parziale e commisurata al decremento dell'obiettivo occupazionale qualora il predetto decremento risulti superiore al 10 per cento. 3. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio gia' erogato, maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.