Art. 4 Soggetti beneficiari 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese costituite in forma di societa' di capitali, ivi incluse le societa' cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile, e le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; nel caso di soggetti richiedenti non residenti sul territorio italiano la disponibilita' di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; c) non rientrare tra le societa' che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel regolamento GBER; e) nel solo caso in cui gli aiuti siano concessi ai sensi dell'art. 14 del regolamento GBER, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto dell'investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso. 2. Sono altresi' ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Sono ammessi anche i contratti di rete stipulati da imprese che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un unico prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di attivita' (c.d. aggregazioni di filiera). In particolare, il contratto deve: a) essere stipulato tra imprese aventi le medesime caratteristiche di quelle elencate nel precedente comma 1 del presente articolo; b) prevedere la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante e la responsabilita' solidale di tutti i partecipanti per l'esecuzione del progetto; c) nel caso di «rete-contratto», prevedere la nomina obbligatoria dell'organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero; e' in capo allo stesso organo comune che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto; d) essere composto da un numero minimo di tre imprese e un massimo di sei imprese. 3. Ciascuna impresa puo' partecipare solo a un contratto di rete richiedente l'agevolazione, pena l'inammissibilita' delle domande nelle quali e' presente la medesima impresa. La presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione da parte di una rete di imprese preclude alle imprese aderenti al contratto di rete di presentare domanda autonoma. 4. Con la circolare di cui all'art. 5, comma 14, sono definite le modalita' di presentazione e attuazione degli investimenti di cui al precedente comma 2. 5. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese: a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a cio' ostative.