Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le
imprese costituite in forma di societa' di capitali, ivi  incluse  le
societa' cooperative di cui  all'art.  2511  e  seguenti  del  codice
civile, e le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del  codice
civile,  che,  alla  data   di   presentazione   della   domanda   di
agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte
nel registro delle imprese; le imprese non residenti  nel  territorio
italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto  civile
e commerciale  vigenti  nello  Stato  di  residenza  e  iscritte  nel
relativo registro delle imprese; nel caso di soggetti richiedenti non
residenti sul territorio italiano la  disponibilita'  di  almeno  una
sede sul territorio italiano deve  essere  dimostrata  alla  data  di
richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza
dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione
della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal
presente articolo; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali; 
    c)  non  rientrare  tra  le  societa'  che  hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    d) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta' cosi' come individuata nel regolamento GBER; 
    e) nel solo caso  in  cui  gli  aiuti  siano  concessi  ai  sensi
dell'art. 14 del regolamento GBER, non aver effettuato nei  due  anni
precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione  verso
l'unita' produttiva oggetto  dell'investimento  e  impegnarsi  a  non
procedere  alla  delocalizzazione  nei   due   anni   successivi   al
completamento dell'investimento stesso. 
  2. Sono altresi' ammesse  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto le reti di imprese mediante il  ricorso  allo  strumento  del
contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni  ed  integrazioni.  Il
contratto di rete  deve  configurare  una  collaborazione  effettiva,
stabile  e  coerente  rispetto  all'articolazione  delle   attivita',
espressamente finalizzata alla realizzazione del  progetto  proposto.
Sono ammessi anche i contratti  di  rete  stipulati  da  imprese  che
concorrono   alla   creazione,   trasformazione,   distribuzione    e
commercializzazione di un unico prodotto o servizio, ciascuna per  un
determinato ambito di attivita' (c.d. aggregazioni  di  filiera).  In
particolare, il contratto deve: 
    a)   essere   stipulato   tra   imprese   aventi   le    medesime
caratteristiche  di  quelle  elencate  nel  precedente  comma  1  del
presente articolo; 
    b) prevedere la suddivisione delle competenze, dei costi e  delle
spese a carico di ciascun partecipante e la responsabilita'  solidale
di tutti i partecipanti per l'esecuzione del progetto; 
    c) nel caso di «rete-contratto», prevedere la nomina obbligatoria
dell'organo  comune,  che  agisce  in   veste   di   mandatario   dei
partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei  medesimi,  con
atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  di  un   mandato
collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il  Ministero;
e' in capo allo stesso organo  comune  che  si  intendono  attribuiti
tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto; 
    d) essere composto da un  numero  minimo  di  tre  imprese  e  un
massimo di sei imprese. 
  3. Ciascuna impresa puo' partecipare solo a un  contratto  di  rete
richiedente l'agevolazione,  pena  l'inammissibilita'  delle  domande
nelle quali e' presente la medesima impresa. La  presentazione  della
domanda di ammissione  all'agevolazione  da  parte  di  una  rete  di
imprese preclude alle  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  di
presentare domanda autonoma. 
  4. Con la circolare di cui all'art. 5, comma 14, sono  definite  le
modalita' di presentazione e attuazione degli investimenti di cui  al
precedente comma 2. 
  5. Sono, in  ogni  caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto le imprese: 
    a) i cui  legali  rappresentanti  o  amministratori  siano  stati
condannati, con sentenza definitiva  o  decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,  per
i reati che  costituiscono  motivo  di  esclusione  di  un  operatore
economico  dalla  partecipazione  a  una  procedura  di   appalto   o
concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  vigente  alla  data   di
presentazione della domanda; 
    b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed  integrazioni  o  altra
sanzione che  comporti  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione; 
    c) che si trovino in altre condizioni previste dalla  legge  come
causa di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni  pubbliche  o
comunque a cio' ostative.