Art. 5 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto
i programmi di  investimento  produttivo  di  cui  al  comma  3  e  i
programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al comma 6. 
  2. A completamento dei programmi di investimento di cui al comma 1,
sono altresi' ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali
ai medesimi: 
    a)  per  un  ammontare  non  superiore  al  40  per  cento  degli
investimenti ammissibili dei programmi di cui al  comma  1,  progetti
per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione  di
cui al comma 7; 
    b)  per  un  ammontare  non  superiore  al  20  per  cento  degli
investimenti ammissibili dei programmi di cui al  comma  1,  progetti
per la formazione del personale di cui al comma 8; 
    c) limitatamente ai programmi di investimento di cui al  comma  1
con spese ammissibili di importo  superiore  a  5  milioni  di  euro,
progetti di ricerca industriale e sviluppo  sperimentale  di  cui  al
comma 9. 
  3. I programmi di investimento  produttivo  sono  ammissibili  alle
agevolazioni in conformita' ai divieti e alle limitazioni di cui agli
articoli 13, 14 e 17 del regolamento GBER, e devono  essere  diretti,
fermo restando quanto previsto al comma 4 per le  imprese  di  grandi
dimensioni, a: 
    a) la realizzazione di nuove unita' produttive tramite l'adozione
di  soluzioni  tecniche,  organizzative  e/o  produttive   innovative
rispetto al mercato di riferimento; 
    b) l'ampliamento e/o la  riqualificazione  di  unita'  produttive
esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti
aggiuntivi  o  cambiamento  fondamentale  del   processo   produttivo
complessivo; 
    c) la realizzazione di nuove unita' produttive o l'ampliamento di
unita' produttive esistenti; 
    d) l'acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi  e  nei
limiti dell'art. 2, punto 49, del regolamento GBER. 
  4. Per le imprese di grandi dimensioni, i programmi di investimento
produttivo di cui al comma 3 sono ammissibili solo nel  caso  in  cui
siano realizzati in aree di crisi ricadenti nelle aree del territorio
nazionale ammesse alla deroga  di  cui  all'art.  107,  paragrafo  3,
lettera a) del TFUE,  mentre  nelle  aree  del  territorio  nazionale
ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c)  del
TFUE, sono ammissibili esclusivamente i programmi di cui al comma  2,
lettera a), e quelli di cui alla lettera b) e d) qualora  gli  stessi
prevedano la diversificazione della produzione e a condizione che  le
nuove  attivita'  non  siano  uguali  o  simili   a   quelle   svolte
precedentemente nell'unita' produttiva.  A  tal  fine  per  attivita'
uguali o simili si intendono attivita'  che  rientrano  nella  stessa
classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione  delle
attivita' economiche ATECO 2007. Sono, invece, esclusi i programmi di
investimento produttivo proposti da imprese di grandi  dimensioni  in
territori  non  ricompresi  nelle  predette   aree   del   territorio
nazionale, fatta salva la possibilita' di richiedere le  agevolazioni
a titolo di «de minimis», come previsto all'art. 7, comma 9. 
  5. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle  imprese  di  grandi
dimensioni  per  un  cambiamento   fondamentale   del   processo   di
produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento  degli
attivi relativi all'attivita' da modernizzare durante i tre  esercizi
finanziari  precedenti.  Per  gli  aiuti  concessi  a  favore   della
diversificazione di uno stabilimento esistente, i  costi  ammissibili
devono superare almeno del 200 per cento il  valore  contabile  degli
attivi   che   vengono   riutilizzati,   registrato    nell'esercizio
finanziario precedente l'avvio dei lavori. 
  6. I programmi  di  investimento  per  la  tutela  ambientale  sono
ammissibili alle agevolazioni,  in  conformita'  ai  divieti  e  alle
limitazioni stabiliti dal regolamento  GBER  per  gli  aiuti  per  la
tutela ambientale, e devono essere diretti a: 
    a) innalzare il livello di  tutela  ambientale  risultante  dalle
attivita' dell'impresa, in  conformita'  e  alle  condizioni  di  cui
all'art. 36 del regolamento GBER; 
    b) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme  dell'Unione
europea che innalzano il livello di  tutela  ambientale  e  non  sono
ancora in vigore, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 37
del regolamento GBER; 
    c) ottenere una maggiore efficienza energetica, in conformita'  e
alle condizioni di cui all'art. 38 del regolamento GBER; 
    d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento, in conformita' e
alle condizioni di cui all'art. 40 del regolamento GBER; 
    e) promuovere la produzione di energia da fonti  rinnovabili,  in
conformita' e alle condizioni di  cui  all'art.  41  del  regolamento
GBER; 
    f) il risanamento di siti  contaminati,  in  conformita'  e  alle
condizioni di cui all'art. 45 del regolamento GBER; 
    g) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti, in  conformita'  e
alle condizioni di cui all'art. 47 del regolamento GBER. 
  7.  I  progetti  per  l'innovazione  di  processo  e  l'innovazione
dell'organizzazione sono ammissibili alle agevolazioni in conformita'
ai divieti e alle limitazioni di  cui  all'art.  29  del  regolamento
GBER.  Per  le  imprese  di  grandi  dimensioni  tali  progetti  sono
ammissibili  solo  se  realizzati   attraverso   una   collaborazione
effettiva con PMI e se le PMI coinvolte sostengono almeno il  30  per
cento del totale dei costi ammissibili del progetto. 
  8. I progetti per la formazione del personale sono ammissibili alle
agevolazioni in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 31  del
regolamento  GBER.  In  particolare,  tali  progetti  devono   essere
strettamente coerenti con le finalita' del  programma  d'investimento
produttivo e/o di tutela ambientale e con il programma occupazionale. 
  9. I progetti di ricerca industriale e sviluppo  sperimentale  sono
ammissibili alle agevolazioni in conformita' alle disposizioni di cui
all'art. 25 del regolamento GBER. I predetti progetti  devono  essere
finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o  servizi
o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti
e  devono  risultare  strettamente  connessi  e  funzionali  con   il
programma d'investimento produttivo e/o di tutela ambientale. 
  10. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono riguardare
le seguenti attivita' economiche: 
    a) estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle
miniere di carbone non competitive di cui alla decisione  2010/787/UE
del Consiglio; 
    b) attivita' manifatturiere; 
    c)  produzione  di  energia,  limitatamente   ai   programmi   di
investimento produttivo di cui al comma  3  qualora  le  agevolazioni
siano concesse ai sensi dell'art. 17 del regolamento GBER  ovvero  ai
programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al comma 6,
lettere e) ed f); 
    d) attivita' dei servizi alle imprese; 
    e) attivita' turistiche, intese come attivita'  finalizzate  allo
sviluppo dell'offerta turistica  attraverso  il  potenziamento  e  il
miglioramento della qualita' dell'offerta ricettiva. 
  11. Nel caso in cui l'intervento e'  disciplinato  da  un  apposito
accordo di programma, quest'ultimo, nei limiti dei  vincoli  unionali
vigenti in materia di aiuti di Stato e tenuto conto dei fabbisogni di
sviluppo  dei  territori  interessati,  puo'  individuare   ulteriori
attivita'  economiche  per  l'applicazione  dell'intervento,  nonche'
prevedere la limitazione a specifici settori di attivita' economica. 
  12. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i  programmi  di
investimento di cui al comma 1 e gli eventuali  progetti  di  cui  al
comma 2 devono: 
    a) riguardare unita' produttive ubicate  in  una  delle  aree  di
crisi indicate all'art. 2, comma 1; 
    b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori  a  euro
1.000.000,00 (un  milione).  Nel  caso  di  programma  d'investimento
presentato nella  forma  di  cui  all'art.  4,  comma  2,  i  singoli
programmi d'investimento delle imprese partecipanti alla rete  devono
prevedere  spese  ammissibili  complessive  non  inferiori   a   euro
400.000,00 (quattrocentomila); 
    c)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di agevolazioni di cui all'art. 9. A tal fine,  per  data  di
avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi
all'investimento oppure la  data  del  primo  impegno  giuridicamente
vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno  che
renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione  si
verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori  preparatori  quali
la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di  fattibilita'
non sono considerati come avvio. Nel caso di acquisizioni si intende,
invece,  il  momento  di  acquisizione  degli   attivi   direttamente
collegati allo stabilimento acquisito; 
    d) essere ultimati entro trentasei mesi dalla data di stipula dei
contratti di concessione di cui all'art. 12, comma 5, pena la  revoca
delle agevolazioni  concesse,  fermo  restando  la  possibilita'  del
Soggetto gestore di concedere una  proroga  non  superiore  a  dodici
mesi, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria.
La data di ultimazione coincide con quella relativa all'ultimo titolo
di spesa ammissibile per i programmi di investimento di cui al  comma
1, ovvero con quella di completamento delle attivita' previste per  i
progetti di cui ai commi 7,  8  e  9.  La  data  di  ultimazione  dei
programmi  e  dei  progetti  deve  essere  comunicata  dal   soggetto
beneficiario al Soggetto  gestore  entro  trenta  giorni  dalla  data
stessa; 
    e) prevedere un  programma  occupazionale  da  realizzarsi  entro
dodici mesi dalla data di ultimazione del programma di  investimento,
come comunicata ai sensi  della  lettera  d),  caratterizzato  da  un
incremento  degli  addetti.  Nei  casi   in   cui   l'intervento   e'
disciplinato  da  un  apposito  accordo  di  programma,  i  programmi
occupazionali possono essere diretti, qualora  previsto  dall'accordo
stesso, anche al mantenimento del numero  degli  addetti  dell'unita'
produttiva interessata dal  programma  di  investimenti,  purche'  la
stessa sia operativa da almeno un  biennio.  L'accordo  di  programma
puo', inoltre, stabilire criteri e procedure di  premialita'  per  il
conseguimento di specifiche finalita' occupazionali. 
  13. Ai fini della realizzazione del programma occupazionale di  cui
al  comma  9,  lettera  e),  i  soggetti  beneficiari  si  impegnano,
nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa
verifica   della    sussistenza    dei    requisiti    professionali,
prioritariamente all'assunzione dei lavoratori residenti nell'area di
crisi che risultino percettori di CIG, ovvero risultino iscritti alle
liste  di  mobilita',  ovvero  risultino  disoccupati  a  seguito  di
procedure  di  licenziamento  collettivo  e,   successivamente,   dei
lavoratori delle aziende del territorio di rifermento  coinvolte  dai
tavoli di crisi attivi presso il Ministero e presso le  regioni.  Nei
casi in cui l'intervento  e'  disciplinato  da  apposito  accordo  di
programma, quest'ultimo  puo'  diversamente  definire  il  bacino  di
riferimento del personale da rioccupare. 
  14. Il Ministero, con propria circolare, provvede  a  fornire,  nel
rispetto della normativa unionale applicabile, ulteriori  indicazioni
in merito alle attivita', ai programmi e ai progetti ammissibili,  al
fine di una corretta attuazione  degli  interventi  disciplinati  dal
presente decreto.