Art. 6 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. In relazione ai programmi  di  investimento  produttivo  di  cui
all'art. 5, comma 3, sono ammissibili le spese riferite  all'acquisto
e alla realizzazione di  immobilizzazioni  materiali  e  immateriali,
come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella
misura necessaria alle finalita' del programma, ai sensi e nei limiti
di quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del regolamento GBER. Dette
spese riguardano: 
    a) suolo aziendale e sue sistemazioni; 
    b)  opere  murarie  e  assimilate  e  infrastrutture   specifiche
aziendali; 
    c) macchinari, impianti ed attrezzature varie; 
    d)  programmi   informatici   e   servizi   per   le   Tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione  (TIC)  commisurati   alle
esigenze produttive e gestionali dell'impresa; 
    e) immobilizzazioni immateriali, cosi' come individuate  all'art.
2, punto 30, del regolamento GBER; 
    f) beni strumentali, materiali  e  immateriali,  funzionali  alla
trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa secondo il modello
«Transizione 4.0», ivi compresi i beni che utilizzano  le  tecnologie
di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things. 
  2. Per le sole PMI sono altresi' ammissibili, nella misura  massima
del 5 per cento dell'importo complessivo ammissibile del programma di
investimento produttivo, le spese relative a consulenze  connesse  al
programma  medesimo,  ai  sensi  e  nei  limiti  dell'art.   18   del
regolamento GBER. 
  3. Per le sole imprese di grandi  dimensioni  i  cui  programmi  di
investimento produttivo sono agevolati  ai  sensi  dell'art.  14  del
regolamento GBER, le spese relative alle immobilizzazioni immateriali
sostenute  per  la  realizzazione  del  programma   di   investimento
produttivo sono ammissibili nel limite del 50  per  cento  del  costo
totale del programma di investimento medesimo. 
  4.  In  relazione  ai  programmi  di  investimento  per  la  tutela
ambientale di cui all'art. 5, comma 6, sono considerati agevolabili i
costi di investimento cosi' come determinati dagli articoli  36,  37,
38, 40, 41, 45 e 47 del regolamento GBER. 
  5. In  relazione  ai  progetti  per  l'innovazione  di  processo  e
l'innovazione dell'organizzazione di cui all'art. 5,  comma  7,  sono
ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i
costi relativi a: 
    a) personale dipendente limitatamente a  tecnici,  ricercatori  e
altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati  nelle
attivita' del progetto; 
    b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella  misura
e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; 
    c) ricerca contrattuale,  quali  conoscenze  e  brevetti  nonche'
servizi di consulenza e altri servizi utilizzati  esclusivamente  per
l'attivita' del progetto; 
    d) spese generali derivanti direttamente dal progetto; 
    e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 
  6. In relazione ai progetti per la formazione del personale di  cui
all'art. 5, comma 8, sono ammissibili alle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto le spese e i costi relativi a: 
    a) spese di  personale  relative  ai  formatori  per  le  ore  di
partecipazione alla formazione; 
    b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti  alla
formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali  le
spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali  e  le  forniture
con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli  strumenti  e
delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente
per il progetto di formazione; 
    c) i costi dei servizi di  consulenza  connessi  al  progetto  di
formazione. 
  7. In relazione ai  progetti  di  ricerca  industriale  e  sviluppo
sperimentale di cui  all'art.  5,  comma  9,  sono  ammissibili  alle
agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i  costi  relativi
a: 
    a) spese  del  personale  del  soggetto  proponente,  relativo  a
ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui
sono impiegati nel progetto; 
    b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura  e
per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; 
    c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i  brevetti
acquisiti o  ottenuti  in  licenza  da  fonti  esterne  alle  normali
condizioni di mercato, nonche' costi per i servizi  di  consulenza  e
servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; 
    d) spese generali  supplementari  e  altri  costi  di  esercizio,
compresi i  costi  dei  materiali,  delle  forniture  e  di  prodotti
analoghi, direttamente imputabili al progetto. 
  8. Il Ministero, con la circolare di  cui  all'art.  5,  comma  14,
provvede a fornire le specifiche indicazioni inerenti alla  tipologia
delle spese ammissibili e ai limiti di ammissibilita' delle stesse.