Art. 6 Spese ammissibili 1. In relazione ai programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 3, sono ammissibili le spese riferite all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del programma, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del regolamento GBER. Dette spese riguardano: a) suolo aziendale e sue sistemazioni; b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali; c) macchinari, impianti ed attrezzature varie; d) programmi informatici e servizi per le Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; e) immobilizzazioni immateriali, cosi' come individuate all'art. 2, punto 30, del regolamento GBER; f) beni strumentali, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa secondo il modello «Transizione 4.0», ivi compresi i beni che utilizzano le tecnologie di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things. 2. Per le sole PMI sono altresi' ammissibili, nella misura massima del 5 per cento dell'importo complessivo ammissibile del programma di investimento produttivo, le spese relative a consulenze connesse al programma medesimo, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del regolamento GBER. 3. Per le sole imprese di grandi dimensioni i cui programmi di investimento produttivo sono agevolati ai sensi dell'art. 14 del regolamento GBER, le spese relative alle immobilizzazioni immateriali sostenute per la realizzazione del programma di investimento produttivo sono ammissibili nel limite del 50 per cento del costo totale del programma di investimento medesimo. 4. In relazione ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 5, comma 6, sono considerati agevolabili i costi di investimento cosi' come determinati dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del regolamento GBER. 5. In relazione ai progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione di cui all'art. 5, comma 7, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a: a) personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' del progetto; b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; c) ricerca contrattuale, quali conoscenze e brevetti nonche' servizi di consulenza e altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attivita' del progetto; d) spese generali derivanti direttamente dal progetto; e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 6. In relazione ai progetti per la formazione del personale di cui all'art. 5, comma 8, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a: a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione; c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione. 7. In relazione ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui all'art. 5, comma 9, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a: a) spese del personale del soggetto proponente, relativo a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonche' costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. 8. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 5, comma 14, provvede a fornire le specifiche indicazioni inerenti alla tipologia delle spese ammissibili e ai limiti di ammissibilita' delle stesse.