Art. 7 
 
                Forma e intensita' delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse, anche in combinazione  tra  loro,
nella forma del contributo in conto  impianti,  del  contributo  alla
spesa e del finanziamento  agevolato,  alle  condizioni  ed  entro  i
limiti delle intensita' massime di  aiuto  previste  dal  regolamento
GBER e, in particolare: 
    a) dalla  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a  finalita'  regionale
applicabile, per  i  programmi  di  investimento  produttivo  di  cui
all'art. 5, comma 3, realizzati nelle aree del  territorio  nazionale
ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3,  lettere  a)  e
c), del TFUE, fatto salvo  quanto  previsto  all'art.  5,  comma  10,
lettera c); 
    b)  dall'art.  17  del  regolamento  GBER  per  i  programmi   di
investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 3, da realizzare  in
aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse  alla  deroga
di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  TFUE,  fatto
salvo quanto previsto all'art. 5, comma 10, lettera c); 
    c) dall'art. 18 del regolamento GBER per le spese per servizi  di
consulenza di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto; 
    d) dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45  e  47  del  regolamento
GBER per i programmi di investimento per la tutela ambientale di  cui
all'art. 5, comma 6; 
    e)  dall'art.  29  del  regolamento  GBER  per  i  progetti   per
l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione di  cui
all'art. 5, comma 7; 
    f) dall'art. 31 del regolamento GBER per i progetti di formazione
del personale di cui all'art. 5, comma 8; 
    g) dall'art. 25 del regolamento GBER per i  progetti  di  ricerca
industriale e sviluppo sperimentale di cui all'art. 5, comma 9. 
  2. Le intensita' massime di aiuto previste dal regolamento GBER  di
cui al comma 1 sono espresse in Equivalente sovvenzione lordo  (ESL),
che rappresenta  il  valore  attualizzato  dell'aiuto  espresso  come
percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. 
  3. Il finanziamento agevolato concedibile non puo' essere inferiore
al 20  per  cento  degli  investimenti  ammissibili,  fermi  restando
eventuali  specifici  vincoli  in  proposito  previsti   e   connessi
all'utilizzo delle fonti di finanziamento di volta in volta  messe  a
disposizione. Il predetto finanziamento  e'  regolato  alle  seguenti
condizioni; 
    a)  durata  massima  di  dieci   anni   oltre   un   periodo   di
preammortamento, della durata massima di tre anni,  commisurato  alla
durata del programma; 
    b) tasso agevolato di finanziamento pari  al  20  per  cento  del
tasso  di  riferimento  vigente  alla  data  di   concessione   delle
agevolazioni,  fissato  sulla  base   di   quello   stabilito   dalla
Commissione      europea      e       pubblicato       nel       sito
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html 
    c) rimborso secondo un piano di ammortamento  a  rate  semestrali
costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre  di  ogni
anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime
scadenze. L'agevolazione derivante  dal  finanziamento  agevolato  e'
pari  alla  differenza  tra  gli  interessi  calcolati  al  tasso  di
riferimento vigente alla data di  concessione  delle  agevolazioni  e
quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato. 
  4. I  finanziamenti  di  cui  al  comma  3  relativi  a  iniziative
comportanti spese complessive ammissibili di importo inferiore  a  10
milioni di euro non  sono  assistiti  da  forme  di  garanzia,  fermo
restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle  agevolazioni
erogate sono, comunque, assistiti da privilegio  ai  sensi  dell'art.
24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.  I  finanziamenti
relativi a iniziative comportanti spese  complessive  ammissibili  di
importo pari o superiore a 10 milioni di euro devono essere assistiti
da garanzie reali, tramite ipoteca di  primo  grado  sull'immobile  e
privilegio speciale sui macchinari, da acquisire  esclusivamente  sui
beni agevolati facenti parte del programma di investimento. Il valore
di  iscrizione  delle  garanzie  e'  pari  alla  quota  capitale  del
finanziamento. 
  5. Il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa  sono
determinati in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato di
cui al comma 3, nei limiti delle intensita' massime di aiuto  di  cui
al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 6. Gli accordi di
programma, qualora prevedano il cofinanziamento degli  interventi  da
parte delle regioni sottoscrittrici  degli  accordi  stessi,  possono
determinare, nel rispetto dei predetti limiti, una diversa misura del
finanziamento agevolato e del contributo in  conto  impianti  o  alla
spesa concedibili. 
  6. La somma del finanziamento agevolato, del  contributo  in  conto
impianti, del contributo alla spesa e  dell'eventuale  partecipazione
al capitale di cui all'art. 8, comma 1, non puo' essere superiore  al
75 per cento degli investimenti complessivamente ammissibili. 
  7. Per i programmi di investimento produttivo di  cui  all'art.  5,
comma 3, agevolati  ai  sensi  dell'art.  14  del  regolamento  GBER,
l'impresa beneficiaria deve garantire la  copertura  finanziaria  del
programma  di  investimento  apportando  un  contributo  finanziario,
attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno,  in
una forma priva di qualsiasi  tipo  di  sostegno  pubblico,  pari  ad
almeno il 25 per cento delle  spese  ammissibili  complessive  ed  e'
tenuta all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati  nell'area  di
crisi nella quale e' ubicata l'unita' produttiva in cui e' realizzato
il programma agevolato per almeno cinque anni, ovvero  tre  anni  nel
caso di PMI, dalla data di ultimazione del programma. 
  8. La concessione delle agevolazioni e' subordinata  alla  notifica
individuale  e  alla  successiva  autorizzazione   da   parte   della
Commissione europea qualora l'importo dell'aiuto sia superiore: 
    a) all'importo di aiuto corretto per un  investimento  con  costi
ammissibili  pari  a  100  milioni  di  euro,  per  i  programmi   di
investimento produttivo di cui all'art. 5,  comma  3,  da  realizzare
nelle aree del  territorio  nazionale  ammesse  alla  deroga  di  cui
all'art. 107, paragrafo 3, lettere a)  e  c)  del  TFUE  e  agevolati
nell'ambito dell'art. 14 del regolamento GBER; 
    b) a 7,5  milioni  di  euro,  per  i  programmi  di  investimento
produttivo di cui all'art. 5, comma 3, da realizzare nelle  aree  del
territorio nazionale diverse da quelle ammesse  alla  deroga  di  cui
all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  TFUE,  fatto  salvo
quanto previsto all'art. 5, comma 10, lettera c); 
    c) a 2 milioni di euro per le spese per servizi di consulenza  di
cui all'art. 6, comma 2; 
    d) a 15 milioni di euro per i programmi di  investimento  per  la
tutela ambientale di cui all'art. 5,  comma  6,  ad  eccezione  degli
investimenti per l'efficienza energetica per i  quali  il  limite  e'
pari a 10 milioni di euro e per gli investimenti per  il  risanamento
dei siti contaminati per i quali il limite e' pari a  20  milioni  di
euro; 
    e) a 2 milioni di euro per i progetti di formazione del personale
di cui all'art. 5, comma 7; 
    f) a 7,5 milioni di euro per  i  progetti  per  l'innovazione  di
processo e l'innovazione dell'organizzazione di cui all'art. 5, comma
8; 
    g) a 20 milioni di euro per i progetti di ricerca  industriale  e
sviluppo sperimentale, di  cui  all'art.  5,  comma  9,  ove  risulti
prevalente la componente di ricerca industriale; 
    h) a 15 milioni di euro per i progetti di ricerca  industriale  e
sviluppo sperimentale, di  cui  all'art.  5,  comma  9,  ove  risulti
prevalente la componente di sviluppo sperimentale. 
  9.  Resta  ferma  la  possibilita'  per  l'impresa  proponente   di
richiedere le agevolazioni  relative  al  programma  di  investimenti
produttivo a titolo di «de minimis», nel rispetto delle  disposizioni
previste dal regolamento n. 1407/2013. 
  10. Al fine di  sostenere  piu'  tangibilmente  lo  sviluppo  delle
attivita' economiche superando gli effetti negativi  derivanti  dalla
crisi connessa al diffondersi della pandemia da covid-19, colmando il
divario di  investimenti  accumulato  dalle  imprese  a  causa  della
predetta crisi, le agevolazioni previste dal presente decreto possono
essere riconosciute nel rispetto di  quanto  previsto  dalla  sezione
3.13 del Quadro temporaneo e nei limiti delle intensita' previste dal
punto 89, lettera d), del medesimo  Quadro  temporaneo  e,  comunque,
dell'importo, in termini nominali e indipendentemente dalla forma  di
aiuto individuata, previsto dal citato punto 89, lettere a) ed e). In
caso di concessione delle agevolazioni ai sensi del  presente  comma,
la durata del finanziamento agevolato non potra' essere superiore  ad
otto anni. 
  11. Fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti e  condizioni
previsti dal presente decreto, le agevolazioni di  cui  al  comma  10
possono  essere  riconosciute  limitatamente  ai  programmi  di   cui
all'art. 5, comma 1, realizzati nelle aree del  territorio  nazionale
diverse da quelle designate come «zone a» dalla carta degli aiuti  di
Stato a finalita' regionale valevole per il periodo 2021-2027  e  che
rivestono carattere di ecostenibilita'. 
  12.  Con  la  circolare  di  cui  all'art.  5,  comma  14,   ovvero
nell'ambito  dell'apposito  accordo  di  programma   che   disciplina
l'intervento, il Ministero definisce termini e  modalita'  funzionali
al riconoscimento delle agevolazioni  di  cui  al  comma  10  e  puo'
fornire le eventuali ulteriori indicazioni necessarie per la corretta
attuazione  delle  presenti   disposizioni,   anche   attraverso   la
previsione di procedure semplificate per l'accesso alle agevolazioni.
Resta fermo che l'applicabilita' delle disposizioni di cui  ai  commi
10 e 11 e' subordinata alla notifica  di  un  regime  di  aiuti  alla
Commissione  europea  e  alla  sua  approvazione   da   parte   della
Commissione medesima e che la concessione degli  aiuti  in  questione
deve intervenire entro i termini previsti dalla medesima sezione 3.13
del Quadro temporaneo.