Art. 7 Forma e intensita' delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono concesse, anche in combinazione tra loro, nella forma del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensita' massime di aiuto previste dal regolamento GBER e, in particolare: a) dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale applicabile, per i programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 3, realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 10, lettera c); b) dall'art. 17 del regolamento GBER per i programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 3, da realizzare in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 10, lettera c); c) dall'art. 18 del regolamento GBER per le spese per servizi di consulenza di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto; d) dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del regolamento GBER per i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 5, comma 6; e) dall'art. 29 del regolamento GBER per i progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione di cui all'art. 5, comma 7; f) dall'art. 31 del regolamento GBER per i progetti di formazione del personale di cui all'art. 5, comma 8; g) dall'art. 25 del regolamento GBER per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui all'art. 5, comma 9. 2. Le intensita' massime di aiuto previste dal regolamento GBER di cui al comma 1 sono espresse in Equivalente sovvenzione lordo (ESL), che rappresenta il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. 3. Il finanziamento agevolato concedibile non puo' essere inferiore al 20 per cento degli investimenti ammissibili, fermi restando eventuali specifici vincoli in proposito previsti e connessi all'utilizzo delle fonti di finanziamento di volta in volta messe a disposizione. Il predetto finanziamento e' regolato alle seguenti condizioni; a) durata massima di dieci anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di tre anni, commisurato alla durata del programma; b) tasso agevolato di finanziamento pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html c) rimborso secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato. 4. I finanziamenti di cui al comma 3 relativi a iniziative comportanti spese complessive ammissibili di importo inferiore a 10 milioni di euro non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I finanziamenti relativi a iniziative comportanti spese complessive ammissibili di importo pari o superiore a 10 milioni di euro devono essere assistiti da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado sull'immobile e privilegio speciale sui macchinari, da acquisire esclusivamente sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento. Il valore di iscrizione delle garanzie e' pari alla quota capitale del finanziamento. 5. Il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa sono determinati in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato di cui al comma 3, nei limiti delle intensita' massime di aiuto di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 6. Gli accordi di programma, qualora prevedano il cofinanziamento degli interventi da parte delle regioni sottoscrittrici degli accordi stessi, possono determinare, nel rispetto dei predetti limiti, una diversa misura del finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti o alla spesa concedibili. 6. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e dell'eventuale partecipazione al capitale di cui all'art. 8, comma 1, non puo' essere superiore al 75 per cento degli investimenti complessivamente ammissibili. 7. Per i programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 3, agevolati ai sensi dell'art. 14 del regolamento GBER, l'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25 per cento delle spese ammissibili complessive ed e' tenuta all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nell'area di crisi nella quale e' ubicata l'unita' produttiva in cui e' realizzato il programma agevolato per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del programma. 8. La concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora l'importo dell'aiuto sia superiore: a) all'importo di aiuto corretto per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 3, da realizzare nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE e agevolati nell'ambito dell'art. 14 del regolamento GBER; b) a 7,5 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 3, da realizzare nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 10, lettera c); c) a 2 milioni di euro per le spese per servizi di consulenza di cui all'art. 6, comma 2; d) a 15 milioni di euro per i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 5, comma 6, ad eccezione degli investimenti per l'efficienza energetica per i quali il limite e' pari a 10 milioni di euro e per gli investimenti per il risanamento dei siti contaminati per i quali il limite e' pari a 20 milioni di euro; e) a 2 milioni di euro per i progetti di formazione del personale di cui all'art. 5, comma 7; f) a 7,5 milioni di euro per i progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione di cui all'art. 5, comma 8; g) a 20 milioni di euro per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di cui all'art. 5, comma 9, ove risulti prevalente la componente di ricerca industriale; h) a 15 milioni di euro per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di cui all'art. 5, comma 9, ove risulti prevalente la componente di sviluppo sperimentale. 9. Resta ferma la possibilita' per l'impresa proponente di richiedere le agevolazioni relative al programma di investimenti produttivo a titolo di «de minimis», nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento n. 1407/2013. 10. Al fine di sostenere piu' tangibilmente lo sviluppo delle attivita' economiche superando gli effetti negativi derivanti dalla crisi connessa al diffondersi della pandemia da covid-19, colmando il divario di investimenti accumulato dalle imprese a causa della predetta crisi, le agevolazioni previste dal presente decreto possono essere riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo e nei limiti delle intensita' previste dal punto 89, lettera d), del medesimo Quadro temporaneo e, comunque, dell'importo, in termini nominali e indipendentemente dalla forma di aiuto individuata, previsto dal citato punto 89, lettere a) ed e). In caso di concessione delle agevolazioni ai sensi del presente comma, la durata del finanziamento agevolato non potra' essere superiore ad otto anni. 11. Fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti e condizioni previsti dal presente decreto, le agevolazioni di cui al comma 10 possono essere riconosciute limitatamente ai programmi di cui all'art. 5, comma 1, realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle designate come «zone a» dalla carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale valevole per il periodo 2021-2027 e che rivestono carattere di ecostenibilita'. 12. Con la circolare di cui all'art. 5, comma 14, ovvero nell'ambito dell'apposito accordo di programma che disciplina l'intervento, il Ministero definisce termini e modalita' funzionali al riconoscimento delle agevolazioni di cui al comma 10 e puo' fornire le eventuali ulteriori indicazioni necessarie per la corretta attuazione delle presenti disposizioni, anche attraverso la previsione di procedure semplificate per l'accesso alle agevolazioni. Resta fermo che l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 e' subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima e che la concessione degli aiuti in questione deve intervenire entro i termini previsti dalla medesima sezione 3.13 del Quadro temporaneo.