IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Francesco  Trotta  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20 settembre 2004, n. 245,  per  la  firma  delle  determinazioni  di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi  408-409  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA C 2441/2011 del 1° luglio 2011,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 159 dell'11 luglio 2011,  recante  «Regime  di  rimborsabilita'  e
prezzo   di   vendita   della   specialita'   medicinale    BINOCRIT»
(EMEA-H-C-000725-IA-0021-G); 
  Vista la domanda presentata in data 6 ottobre 2021, con la quale la
societa' Sandoz S.p.a, in qualita'  di  legale  rappresentante  della
societa'  Sandoz  GMBH,  titolare  della  A.I.C.,   ha   chiesto   la
riclassificazione   del   medicinale   «Binocrit»   (eritropoietina),
relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C.  nn.  038190486/E,
038190500/E e 038190524/E; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 22 novembre 2021; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso  reso  nella  seduta
del 22-24 febbraio 2022; 
  Vista la delibera  n.  17  del  17  marzo  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale BINOCRIT  (eritropoietina),  nelle  confezioni  sotto
indicate e' classificato come segue. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
      «Binocrit»  e'  indicato   per   il   trattamento   dell'anemia
sintomatica associata a insufficienza renale cronica (IRC): 
        negli adulti e  nei  bambini  di  eta'  compresa  tra  uno  e
diciotto anni emodializzati e in pazienti adulti sottoposti a dialisi
peritoneale; 
        negli adulti con insufficienza renale non  ancora  dializzati
per il trattamento dell'anemia grave, di origine renale, accompagnata
da sintomi clinici. 
  «Binocrit» e' indicato negli adulti in  trattamento  chemioterapico
per tumori solidi, linfoma maligno o mieloma multiplo e a rischio  di
trasfusione,  come  indicato  dallo  stato  generale   del   paziente
(situazione cardiovascolare,  anemia  preesistente  all'inizio  della
chemioterapia) per il trattamento  dell'anemia  e  la  riduzione  del
fabbisogno trasfusionale. 
  «Binocrit» e' indicato negli adulti facenti parte di  un  programma
di predonazione  autologa  per  aumentare  la  produzione  di  sangue
autologo. Il trattamento deve essere effettuato solo in pazienti  con
anemia moderata (intervallo di  concentrazione  dell'emoglobina  [Hb]
compreso tra 10 e 13 g/dL [tra 6,2 e 8,1 mmol/L],  senza  carenza  di
ferro),  quando  le  tecniche  di  risparmio  di  sangue  non   siano
disponibili o  siano  insufficienti  e  l'intervento  programmato  di
chirurgia elettiva  maggiore  richieda  un  elevato  quantitativo  di
sangue (quattro o piu' unita' di sangue per le donne, cinque  o  piu'
unita' per gli uomini). 
  «Binocrit» e' indicato negli adulti non sideropenici,  ritenuti  ad
alto rischio di complicanze trasfusionali,  prima  di  un  intervento
elettivo di chirurgia ortopedica maggiore, per ridurre  l'esposizione
a trasfusioni di sangue allogenico. Limitare l'uso  ai  pazienti  con
anemia  moderata  (intervallo   di   concentrazione   dell'emoglobina
compreso tra 10 e 13 g/dL o tra 6,2 e 8,1 mmol/L) non  facenti  parte
di un programma di predonazione autologa e per i quali si preveda una
perdita ematica moderata (900 1.800 mL). 
  «Binocrit» e' indicato per il trattamento  dell'anemia  sintomatica
(concentrazione emoglobinica ≤ 10 g/dL)  negli  adulti  con  sindromi
mielodisplastiche (MDS) primarie a rischio basso o intermedio-1,  che
presentano bassi livelli di eritropoietina sierica (< 200 mU/mL). 
  Confezione: 
      «20000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile in  siringa  preriempita
(vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,5  ml  (40000  UI/ml)»  6
siringhe preriempite da 0,5 ml con dispositivo sicurezza  per  ago  -
A.I.C. n. 038190486/E (in base 10) - classe di rimborsabilita':  H  -
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 780,00  -  prezzo  al  pubblico
(IVA inclusa): euro 1.287,31; 
  «30000 UI/0,75 ml  soluzione  iniettabile  in  siringa  preriempita
(vetro) - uso sottocutaneo o endovenoso - 0,75 ml  (40000  UI/ml)»  6
siringhe preriempite da 0,75 ml con dispositivo sicurezza per  ago  -
A.I.C. n. 038190500/E (in base 10) - classe di rimborsabilita':  H  -
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.170,00 - prezzo  al  pubblico
(IVA inclusa): euro 1.930,97; 
  «40000 UI/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro)
- uso sottocutaneo o endovenoso - 1  ml  (40000  UI/ml)»  6  siringhe
preriempite da 1 ml con dispositivo sicurezza  per  ago -  A.I.C.  n.
038190524/E (in base 10) - classe  di  rimborsabilita':  H  -  prezzo
ex-factory (IVA esclusa): euro 1.560,00 -  prezzo  al  pubblico  (IVA
inclusa): euro 2.574,62. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.