Art. 2 
 
                     Modalita' di funzionamento 
 
  1. La fase introduttiva del procedimento relativo alle  domande  di
ammissione  ai  benefici  e'  articolata  in  due  fasi  distinte   e
successive: 
    a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad  opera
del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle  singole
imprese richiedenti l'incentivo sulla  sola  base  del  contratto  di
acquisizione del  bene  oggetto  dell'investimento  da  allegarsi  al
momento della proposizione della  domanda  secondo  i  termini  e  le
modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto; 
    b) la successiva fase di rendicontazione  dell'investimento,  nel
corso della quale i soggetti interessati  hanno  l'onere  di  fornire
analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni  oggetto
di investimento secondo quanto  previsto  dall'art.  4  del  presente
decreto. 
  2. Sono previsti due periodi di incentivazione: 
    primo periodo: dal 2 maggio 2022 al 10 giugno 2022; 
    secondo periodo: dal 3 ottobre 2022 al 16 novembre 2022; 
  all'interno dei quali, fermo restando l'importo massimo ammissibile
per gli investimenti per singola impresa previsto dall'art. 2 comma 4
del decreto ministeriale 18 novembre 2021 n. 459,  gli  aspiranti  ai
benefici potranno presentare le domande di accesso all'incentivo. 
  3. Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa
ha diritto di presentare una sola  domanda  anche  per  piu'  di  una
tipologia di investimenti per i quali viene richiesto  l'incentivo  e
ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art. 2, comma 1, lettere a),
b) e c) del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459. 
  4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 50.000.000
di cui all'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale 18 novembre  2021,
n. 459,  al  netto  delle  spettanze  previste  per  l'attivita'  del
soggetto  gestore,  sono  equamente  ripartite  nei  due  periodi  di
incentivazione secondo le percentuali di stanziamento  per  tipologia
di  investimento  previste  all'art.  2  del  gia'   citato   decreto
ministeriale. 
  5. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella  della
rendicontazione di cui all'art. 10 del presente decreto, il  soggetto
gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita' non  sanabili,
ne fornisce comunicazione all'amministrazione che, con  provvedimento
motivato,  dispone  la  non  ammissione  dell'impresa  istante   agli
incentivi. In questo caso l'importo precedentemente  accantonato  nel
corso della fase di prenotazione  torna  nella  piena  disponibilita'
delle risorse. 
  6.  Il  soggetto  gestore  procede  alla  implementazione  di   tre
«contatori», uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti  di
cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale
18 novembre 2021, n. 459. L'entita' delle risorse via via presenti  e
utilizzabili  per  ognuna  delle  singole   aree   viene   aggiornata
periodicamente   utilizzando   l'apposita   piattaforma   informatica
realizzata dal soggetto gestore. 
  7. Con la piattaforma informatica di cui al precedente comma  6  si
provvede: 
    1. all'accantonamento, ove la domanda appaia  ammissibile,  degli
importi massimi concedibili a  favore  dei  soggetti  richiedenti  in
funzione delle domande  presentate  con  corrispondente  decurtazione
dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento; 
    2. alla riacquisizione degli importi accantonati  e  rispetto  ai
quali siano  venuti  meno  i  presupposti  della  «prenotazione»  con
possibilita' di procedere con lo «scorrimento» della  graduatoria  in
base alla data di proposizione dell'istanza. 
  8. Ove il sistema informatico rilevi  l'esaurimento  delle  risorse
finanziarie, le domande saranno ugualmente  proponibili  e  accettate
con riserva nell'eventualita' di  una  successiva  disponibilita'  di
risorse. In quest'ultimo caso, le domande  precedentemente  accettate
con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di  presentazione
fino ad esaurimento delle risorse. 
  9. Resta fermo  che  l'importo  risultante  dall'accantonamento  ai
sensi del comma 1, lettera a) del presente  articolo  e'  considerato
esclusivamente  ai  fini  della  stima  complessiva  degli  incentivi
massimi  erogabili  per  tipologia  di  investimento.  Ai  fini   del
riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante  per  ciascuna
impresa si procedera' alla verifica dei costi  rendicontati  e  della
sussistenza in capo a ogni impresa dei  requisiti  previsti  per  gli
investimenti.