Art. 4
Prova del perfezionamento dell'investimento
1. Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno
presentato domanda secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 3
(primo periodo di incentivazione) e comma 4 (secondo periodo di
incentivazione) hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento
dell'investimento e la prova che il medesimo e' stato avviato in data
successiva alla pubblicazione del decreto ministeriale 18 novembre
2021, n. 459 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo le modalita' di seguito descritte. La prova che
l'investimento e' stato avviato in data successiva alla pubblicazione
del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana costituisce un presupposto per
l'ammissione all'erogazione del contributo. La guida all'utilizzo del
sistema informatico di gestione sara' disponibile alla pagina:
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione - sul
sito del soggetto gestore RAM entro la data del 30 maggio 2022.
2. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalita' di
cui all'art. 3 comma 3 (primo periodo di incentivazione), a decorrere
dalle ore 10,00 del 4 luglio 2022 ed entro le ore 16,00 del 1° aprile
2023, trasmettono, utilizzando la piattaforma informatica, oltre alla
documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 9 del presente
decreto, la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo
attraverso la produzione della relativa fattura debitamente
quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni
relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i
dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale
18 novembre 2021, n. 459. La piattaforma informatica sara' resa nota
sul sito web dell'amministrazione, nella pagina:
http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/documentaz
ione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2021-forma
zione-e-investimenti
e sul sito della RAM all'indirizzo:
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione
Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse
all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente
dell'istanza.
3. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalita' di
cui all'art. 3 comma 4 (secondo periodo di incentivazione), a
decorrere dalle ore 10,00 del 1° dicembre 2022 ed entro le ore 16,00
del 1° settembre 2023, trasmettono, utilizzando la piattaforma
informatica, oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli
da 4 a 9 del presente decreto, la prova documentale dell'integrale
pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura
debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le
acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo
pagato per i dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto
ministeriale 18 novembre 2021, n. 459. La piattaforma informatica
sara' resa nota sul sito web dell'amministrazione, nella sezione
dedicata all'autotrasporto, alla pagina:
http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/documentaz
ione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2021-forma
zione-e-investimenti
e sul sito della RAM all'indirizzo:
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione
Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse
all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente
dell'istanza.
4. Solo successivamente a detto adempimento la domanda effettuata
con prenotazione potra' considerarsi perfezionata facendo salvi gli
effetti della posizione acquisita. Decorsi i termini di cui ai commi
2 e 3 del presente articolo, le domande che non verranno rendicontate
decadranno automaticamente liberando risorse e determinando lo
scorrimento dell'elenco degli istanti.
5. In ogni caso l'impresa che pur avendo presentato domanda di
accesso all'incentivo non trasmetta, attraverso la piattaforma
informatica e secondo le modalita' di cui ai precedenti commi 2 e 3,
la documentazione richiesta in fase di rendicontazione ai fini della
prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento prenotato in
fase di istanza, non potra' presentare una nuova domanda nei
successivi periodi di incentivazione a valere sulle risorse di cui al
decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459 e l'amministrazione
potra' tenerne conto anche nell'ambito di successive edizioni di
incentivazione.
6. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni siano redatti
in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti
in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia
di documentazione amministrativa.
7. In ragione della sua peculiare natura, ove l'acquisizione dei
beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario,
l'aspirante all'incentivo ha l'onere di comprovare il pagamento dei
canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione.
La prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere fornita
alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla
societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della
ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore
della suddetta societa'. Dovra', inoltre, essere dimostrata la piena
disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale
di presa in consegna del bene medesimo. La predetta documentazione
dovra' essere trasmessa, secondo le modalita' di cui ai precedenti
commi, entro il termine previsto per la presentazione della
rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.
8. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione
dell'incentivo e' subordinata, altresi', alla dimostrazione che la
data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la
ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia fra
la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre
2021 n. 459 (ovvero a far data dal 15 dicembre 2021), ed il termine
ultimo per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo
di incentivazione. In nessun caso saranno prese in considerazione le
acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ovvero immatricolati
all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a
chilometri «zero».