Art. 5 Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, ibrida nonche' a trazione elettrica - art. 2, comma 1 lettera a) del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459 1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonche' per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre: a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459; b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibili 18 novembre 2021, n. 459; c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica art. 2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459, prova documentale dell'acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonche' della relativa omologazione giusta quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219; d) qualora contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa si richieda la maggiorazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI art. 5 comma 2 del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459, deve allegare copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ministeriale ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione; e) attestazione che il veicolo e' munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell'energia a bordo del veicolo relativamente ai veicoli ibridi (con alimentazione diesel ed elettrica).