Art. 5 
 
Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano  CNG  e  gas
  naturale liquefatto LNG, ibrida nonche' a trazione elettrica - art.
  2, comma 1 lettera a) del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n.
  459 
 
  1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici  dei
veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto  di  merci  di  massa
complessiva a pieno carico  pari  o  superiore  a  3,5  tonnellate  a
trazione alternativa a  metano  CNG,  gas  naturale  liquefatto  LNG,
ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full  electric),  nonche'  per
l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la  riconversione  di
autoveicoli per  il  trasporto  merci  a  motorizzazione  termica  in
veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36  del  regolamento
(CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17  giugno  2014,  gli
aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre: 
    a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di  copia
della  ricevuta   attestante   la   presentazione   dell'istanza   di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta, per la  prima  volta  in  Italia,  in  data  successiva
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre  2021,  n.
459; 
    b) attestazione  tecnica  del  costruttore  rilasciata  su  carta
intestata, attestante la sussistenza delle  caratteristiche  tecniche
previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture, dei trasporti
e della mobilita' sostenibili 18 novembre 2021, n. 459; 
    c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la
riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a  motorizzazione
termica in veicoli a trazione elettrica art. 2, comma 1,  lettera  a)
del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459, prova  documentale
dell'acquisizione del sistema di riqualificazione  elettrica  nonche'
della relativa omologazione giusta quanto previsto  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1°  dicembre  2015,  n.
219; 
    d) qualora contestualmente  all'acquisizione  di  un  veicolo  ad
alimentazione  alternativa   si   richieda   la   maggiorazione   per
rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI art. 5 comma 2
del decreto ministeriale 18 novembre  2021,  n.  459,  deve  allegare
copia del documento di immatricolazione dei veicoli  rottamati  oltre
alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di
targa e con dichiarazione dell'impresa di  demolizione  dell'avvenuta
rottamazione ovvero di presa  in  carico  dei  suddetti  veicoli  con
l'impegno di procedere alla loro demolizione.  La  rottamazione  deve
essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore
del decreto ministeriale ed il termine ultimo  per  la  presentazione
della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione; 
    e) attestazione che il veicolo e' munito, per la propulsione,  di
almeno due diversi convertitori di energia e di due  diversi  sistemi
di immagazzinamento dell'energia a bordo del veicolo relativamente ai
veicoli ibridi (con alimentazione diesel ed elettrica).