Art. 7 Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, adibiti al trasporto combinato - art. 2, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459 1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il traporto combinato marittimo dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459 volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, gli aspiranti agli incentivi, per ciascun periodo di incentivazione, hanno l'onere di produrre la prova documentale di seguito specificata: a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459; b) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo; c) documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibili del 18 novembre 2021, n. 459, con l'indicazione dei relativi costi sostenuti; d) qualora contestualmente all'acquisizione di nuovi veicoli si richieda la maggiorazione per rottamazione di un rimorchio o semirimorchio, deve allegare copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ministeriale ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione. 2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti ha l'onere di fornire anche la seguente documentazione: a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unita' di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.