IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020,  che  istituisce  uno  strumento  dell'Unione  europea  per  la
ripresa,  a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la   crisi
COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,  approvato  con
decisione  del  Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021,  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
  Visto,  in  particolare,  l'Investimento  3.2   «Finanziamento   di
start-up»,  previsto  nell'ambito  della  Missione  4  «Istruzione  e
ricerca», Componente  2  «Dalla  ricerca  all'impresa»  del  predetto
Piano,  volto  ad  integrare  le  risorse  del  Fondo  nazionale  per
l'innovazione, in  quanto  strumento  gestito  da  Cassa  depositi  e
prestiti per sostenere lo sviluppo del venture capital in Italia,  al
fine di  ampliare  la  platea  di  imprese  innovative  beneficiarie,
finanziando  investimenti  privati  in  grado  di  generare   impatti
positivi  e  valore  aggiunto  sia  nel  campo  della   ricerca   sia
sull'economia nazionale; 
  Viste  le  indicazioni  riferite  all'Investimento  3.2   contenute
nell'allegato alla citata decisione  di  approvazione  del  Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali e' specificato, tra  l'altro,
che gli interventi previsti  nell'ambito  del  predetto  Investimento
sono realizzati conformemente alle politiche di investimento in linea
con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241, anche  in  relazione
all'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»,
come ulteriormente specificato negli orientamenti tecnici in  materia
(2021/C58/01), e che, a tal fine, l'accordo giuridico e la successiva
politica di investimento dello strumento finanziario devono: 
    a) richiedere l'applicazione  degli  orientamenti  tecnici  della
Commissione  sulla  verifica  della  sostenibilita'  per   il   Fondo
InvestEU; 
    b) rispettare specifiche esclusioni settoriali; 
    c)  richiedere  la  verifica  della  conformita'  giuridica   dei
progetti alla pertinente legislazione ambientale dell'Unione  europea
e nazionale da parte di  Cassa  depositi  e  prestiti  per  tutte  le
operazioni,   comprese   quelle   esentate   dalla   verifica   della
sostenibilita'; 
  Visti, altresi', l'obiettivo di sostenere almeno 250 start-up entro
giugno 2025  (M4C2-21)  e  le  ulteriori  disposizioni  definite  per
l'Investimento 3.2 dal medesimo allegato  alla  citata  decisione  di
approvazione  del  Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021   e,   in
particolare,  il  traguardo  dell'Investimento  (M4C2   -   20),   da
raggiungere entro il mese di  giugno  2022,  costituito  dalla  firma
dell'accordo fra il governo italiano e  il  partner  esecutivo  Cassa
depositi e prestiti S.p.a.; 
  Considerato, altresi', che, in relazione al medesimo traguardo,  il
predetto allegato alla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN
del 13  luglio  2021  pone  in  capo  a  Cassa  depositi  e  prestiti
l'istituzione  dello  strumento  e  individua   i   contenuti   della
politica/strategia di investimento; 
  Visto l'art. 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio pluriennale per  il  triennio  2019-2021»,  che  detta,  tra
l'altro,  disposizioni  per  la  razionalizzazione  del  sistema  del
venture capital nazionale e, in particolare: 
    a) il comma 116, che prevede  che,  al  fine  di  semplificare  e
rafforzare  il   settore   del   venture   capital   e   il   tessuto
economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico
puo' autorizzare la cessione,  a  condizioni  di  mercato,  da  parte
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  d'impresa   S.p.a.   -   Invitalia,   di   una   quota   di
partecipazione,  anche  di  controllo,  detenuta  nella  societa'  di
gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.a. - Invitalia SGR,
nonche' di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti,  per
favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all'art.  23  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'art. 1, comma 897, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 della medesima legge n.  145
del 2018; 
    b) il comma 117, che attribuisce il diritto di  opzione  a  Cassa
depositi e prestiti, in qualita' di Istituto nazionale di  promozione
ai sensi dell'art. 1, comma 826, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, per  l'acquisto  della  quota  di  partecipazione  azionaria  in
Invitalia SGR nonche' della quota di partecipazione in fondi da  essa
gestiti; 
    c)  i  commi  206  e  207,  che  prevedono  la  possibilita'   di
sottoscrizione da parte  dello  Stato,  tramite  il  Ministero  dello
sviluppo economico, di quote o azioni di uno  o  piu'  Fondi  per  il
venture capital o di uno o piu' fondi che investono in Fondi  per  il
venture  capital,  come  definiti  dall'art.   31,   comma   2,   del
decreto-legge n. 98 del 2011, anche unitamente ad  altri  investitori
istituzionali, pubblici o privati,  privilegiati  nella  ripartizione
dei proventi derivanti  dalla  gestione  dei  predetti  organismi  di
investimento; 
    d) l'art. 1, comma 208, che prevede che, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalita' d'investimento dello  Stato
di cui ai commi 206 e 207  nel  rispetto  della  comunicazione  della
Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli  «Orientamenti  sugli
aiuti di  Stato  destinati  a  promuovere  gli  investimenti  per  il
finanziamento del rischio» o del regolamento (UE) n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014; 
    e) l'art. 1, comma 209, che prevede che, per le finalita' di  cui
al comma 206, e' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno  al  venture  capital,
con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2022
al 2025; 
  Considerato che, ai sensi del citato articolo 1, commi 116  e  117,
la societa' CDP Equity  ha  acquistato  quote  di  partecipazione  di
maggioranza in Invitalia Ventures SGR, la cui denominazione e'  stata
modificata in CDP  Venture  Capital  SGR  S.p.a.  -  Fondo  nazionale
innovazione; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
il Sud 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del
29 luglio 2019, recante «Definizione delle modalita' di  investimento
del  Ministero  dello  sviluppo  economico  attraverso  il  Fondo  di
sostegno al venture capital»; 
  Ritenuto opportuno, al fine di perseguire  con  maggiore  efficacia
l'obiettivo di promozione degli interventi del  Fondo  nazionale  per
l'innovazione e di garantire una adeguata sinergia con gli  strumenti
gia'  in  essere,  che  le  risorse  assegnate  al   predetto   fondo
nell'ambito dell'Investimento 3.2 della Missione 4, Componente 2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza siano investite in  un  fondo
di investimento alternativo mobiliare e riservato istituito e gestito
da CDP Venture Capital SGR  S.p.a.  -  Fondo  nazionale  innovazione,
scaturente dalle operazioni di  cui  all'art.  1,  comma  116,  della
citata legge n. 145 del 2018 e che con  tale  societa'  sia,  dunque,
sottoscritto l'accordo previsto nell'ambito del predetto Investimento
3.2; 
  Vista la necessita'  di  definire  le  disposizioni  necessarie  ad
attuare l'Investimento 3.2  alla  luce  della  predetta  allocazione,
tenendo conto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento,
relative sia agli interventi di venture capital sia  alle  condizioni
di utilizzo delle risorse del Piano nazionale per  la  ripresa  e  la
resilienza; 
  Vista la  comunicazione  del  22  gennaio  2014  della  Commissione
europea e successive modificazioni, recante gli  «Orientamenti  sugli
aiuti di  Stato  destinati  a  promuovere  gli  investimenti  per  il
finanziamento del rischio» (2014/C 19/04), e  la  successiva  omologa
comunicazione del 16 dicembre 2021 (2021/C 508/01); 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione  di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l'art. 9, che individua
gli obiettivi ambientali, e l'art. 17, che definisce il principio  di
non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi (DNSH,  «Do
no significant harm»); 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18
febbraio 2021, concernente  «Orientamenti  tecnici  sull'applicazione
del principio "non arrecare  un  danno  significativo"  a  norma  del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del
4  giugno  2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2020/852   del
Parlamento europeo e del  Consiglio  fissando  i  criteri  di  vaglio
tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si  possa
considerare  che  un'attivita'   economica   contribuisce   in   modo
sostanziale   alla   mitigazione   dei   cambiamenti   climatici    o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se  non  arreca  un  danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/523 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma  InvestEU  e
che modifica il regolamento (UE) 2015/1017; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  2021/C280/01  del
13 luglio 2021,  concernente  «Orientamenti  tecnici  sulla  verifica
della sostenibilita' per il Fondo InvestEU»; 
  Visti i  principi  trasversali  previsti  dal  Piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza  quali,  tra  gli  altri,  il  principio   del
contributo all'obiettivo climatico  e  digitale  (c.d.  tagging),  il
principio  di  parita'  di  genere  e  l'obbligo  di   protezione   e
valorizzazione dei giovani; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della  medesima  legge
30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine  di  supportare
le attivita' di gestione, di monitoraggio, di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico; 
  Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto; 
  Visto il decreto-legge  31  maggio  2021  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  concernente
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione   e   snellimento   delle   procedure»   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del   predetto
decreto-legge n. 77 del 2021, che stabilisce che «le  amministrazioni
di cui al  comma  1  dell'articolo  8  assicurano  che,  in  sede  di
definizione delle procedure di attuazione degli interventi del  PNRR,
almeno il 40 per cento  delle  risorse  allocabili  territorialmente,
anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria  di
provenienza, sia destinato alle regioni  del  Mezzogiorno,  salve  le
specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge  6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto  2021  e  successive  modifiche   e   integrazioni,   relativo
all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna  amministrazione
titolare degli interventi previsti nel Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza e corrispondenti milestone e target che,  in  particolare,
per l'attuazione del richiamato Investimento  3.2  «Finanziamento  di
start-up»,  ha  assegnato  al  Ministero  dello  sviluppo   economico
l'importo di euro 300.000.000,00; 
  Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di  rimborso  semestrali  alla  Commissione  europea,
ripartiti per interventi a titolarita' di  ciascuna  amministrazione,
riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021  e  successive
modifiche e integrazioni, nonche' le disposizioni di cui al  punto  7
del  medesimo   decreto,   ai   sensi   delle   quali   «le   singole
amministrazioni inviano, attraverso le specifiche  funzionalita'  del
sistema informatico di cui all'art. 1, comma  1043,  della  legge  30
dicembre  2020,  n.  178  e  secondo  le  indicazioni  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  ragioneria  generale
dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e
degli investimenti ed il raggiungimento  dei  connessi  traguardi  ed
obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste,  delle
richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con  la
Commissione europea»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
ottobre 2021, recante le procedure relative alla gestione finanziaria
delle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza di cui all'art. 1, comma 1042,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre
2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3  e  successive  modificazioni,
recante  «Disposizioni   ordinamentali   in   materia   di   pubblica
amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai  sensi
del quale «Gli atti  amministrativi  anche  di  natura  regolamentare
adottati dalle amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che  dispongono  il
finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di
investimento pubblico,  sono  nulli  in  assenza  dei  corrispondenti
codici di cui  al  comma  1  che  costituiscono  elemento  essenziale
dell'atto stesso»; 
  Visto la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del  Codice  unico  di  progetto
(CUP), codice identificativo dei progetti  di  investimento  pubblici
che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema
di monitoraggio degli investimenti pubblici; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  14  ottobre  2021,  n.  21,  «Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  trasmissione  delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 30  dicembre  2021,  n.  32,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza - guida operativa per  il  rispetto
del  principio  di  non  arrecare  danno  significativo  all'ambiente
(DNSH)»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 31  dicembre  2021,  n.  33,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - nota di chiarimento  sulla
circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - trasmissione delle  istruzioni
tecniche  per  la  selezione  dei  progetti  PNRR  -  addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo  di  assenza  del  c.d.  doppio
finanziamento»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza  presentato
alla Commissione  europea  ai  sensi  dell'art.  18  e  seguenti  del
regolamento (UE) 2021/241 e approvato  con  decisione  del  Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021; 
    b)  «Missione»:  risposta,  organizzata  secondo  macro-obiettivi
generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali
che si intendono affrontare con il PNRR e articolata  in  componenti.
Le sei Missioni del Piano rappresentano aree «tematiche»  strutturali
di  intervento  (digitalizzazione,  innovazione,   competitivita'   e
cultura; rivoluzione verde e  transizione  ecologica;  Infrastrutture
per una mobilita' sostenibile; Istruzione  e  ricerca;  Inclusione  e
coesione; Salute); 
    c) «Componente»:  elemento  costitutivo  o  parte  del  PNRR  che
riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area  di
intervento, ad un settore, a un ambito, a un'attivita', allo scopo di
affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure; 
    d) «Fondo di sostegno al venture capital»: il Fondo  di  sostegno
al venture capital istituito dall'art. 1, comma 209, della  legge  n.
145/2018, nello stato di previsione del Ministero; 
    e)  «Digital  Transition  Fund»:   il   fondo   di   investimento
alternativo mobiliare e riservato istituito con le risorse aggiuntive
attribuite al Fondo di sostegno al venture capital per  le  finalita'
dell'Investimento   3.2   «Finanziamento   di   start-up»    previsto
nell'ambito della Missione 4 «Istruzione  e  ricerca»,  Componente  2
«Dalla ricerca all'impresa», del PNRR; 
    f) «decreto 27  giugno  2019»:  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con  il  Ministro  per  il  Sud  27  giugno  2019,  recante
definizione delle modalita' di investimento del Ministero  attraverso
il Fondo di sostegno al venture capital; 
    g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    h) «OLAF»: l'Ufficio europeo per la lotta antifrode; 
    i) «SGR»: CDP Venture Capital SGR S.p.a.; 
    j)  Principio  DNSH:  il  principio  «non   arrecare   un   danno
significativo» definito all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, al
quale devono conformarsi gli investimenti e le riforme del PNRR; 
    k) «milestone»: il traguardo qualitativo da  raggiungere  tramite
una determinata misura  del  PNRR  (riforma  e/o  investimento),  che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello
nazionale (es. legislazione adottata, piena operativita' dei  sistemi
IT, ecc.); 
    l) target: il traguardo quantitativo da raggiungere  tramite  una
determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello
nazionale,  misurato  tramite  un  indicatore  ben  specificato   (ad
esempio, numero di chilometri di rotaia costruiti,  numero  di  metri
quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).