Art. 2
Finalita' e risorse
1. Il presente decreto fornisce le disposizioni atte a consentire
la realizzazione, nel rispetto della disciplina europea e nazionale
di riferimento, dell'Investimento 3.2 «Finanziamento di start-up»
previsto nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca»,
Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», del PNRR.
2. Le risorse destinate all'attuazione dell'investimento di cui al
comma 1, pari ad euro 300.000.000,00, sono utilizzate, ad
integrazione del Fondo di sostegno al venture capital, per il
finanziamento delle operazioni di sostegno alle imprese target
conformi ai requisiti previsti dal presente decreto. Ai predetti
fini, le menzionate risorse del PNRR sono investite in un fondo di
investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Digital
Transition Fund, istituito e gestito ai sensi dell'art. 3, comma 1.
3. Allo scopo di assicurare il rispetto dell'obiettivo di cui
all'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e
successive modifiche e integrazioni, nella gestione del Digital
Transition Fund, la SGR pone in essere ogni opportuna iniziativa, da
definire anche in sede di stipula dell'accordo finanziario di cui
all'art. 3, per investire un importo almeno pari al 40 (quaranta) per
cento delle risorse di cui all'art. 2 per il finanziamento di
operazioni che prevedono piani di sviluppo da realizzare nei
territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.