Art. 2 
 
                         Finalita' e risorse 
 
  1. Il presente decreto fornisce le disposizioni atte  a  consentire
la realizzazione, nel rispetto della disciplina europea  e  nazionale
di riferimento, dell'Investimento  3.2  «Finanziamento  di  start-up»
previsto  nell'ambito  della  Missione  4  «Istruzione  e   ricerca»,
Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», del PNRR. 
  2. Le risorse destinate all'attuazione dell'investimento di cui  al
comma  1,  pari  ad  euro   300.000.000,00,   sono   utilizzate,   ad
integrazione del  Fondo  di  sostegno  al  venture  capital,  per  il
finanziamento  delle  operazioni  di  sostegno  alle  imprese  target
conformi ai requisiti previsti  dal  presente  decreto.  Ai  predetti
fini, le menzionate risorse del PNRR sono investite in  un  fondo  di
investimento alternativo mobiliare  e  riservato  denominato  Digital
Transition Fund, istituito e gestito ai sensi dell'art. 3, comma 1. 
  3. Allo scopo di  assicurare  il  rispetto  dell'obiettivo  di  cui
all'art.  2,  comma  6-bis,  del  decreto-legge  n.  77  del  2021  e
successive modifiche  e  integrazioni,  nella  gestione  del  Digital
Transition Fund, la SGR pone in essere ogni opportuna iniziativa,  da
definire anche in sede di stipula  dell'accordo  finanziario  di  cui
all'art. 3, per investire un importo almeno pari al 40 (quaranta) per
cento delle risorse  di  cui  all'art.  2  per  il  finanziamento  di
operazioni  che  prevedono  piani  di  sviluppo  da  realizzare   nei
territori delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.