Art. 3
Istituzione del Fondo Digital Transition Fund
e modalita' di gestione
1. Il Fondo Digital Transition Fund e' istituito e gestito dalla
SGR, previa stipula di un apposito accordo finanziario sottoscritto
tra il Ministero e la stessa SGR, con il quale sono disciplinati i
reciproci rapporti, gli obblighi delle parti e definite le modalita'
di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione dell'Investimento
3.2 della Missione 4 «Istruzione e ricerca», Componente 2 «Dalla
ricerca all'impresa» del PNRR.
2. Le operazioni finanziate dal Fondo di cui al comma 1 sono volte
a favorire la transizione digitale delle filiere negli ambiti, in
particolare, dell'intelligenza artificiale, del cloud,
dell'assistenza sanitaria, dell'Industria 4.0, della cybersicurezza,
del fintech e blockchain, ovvero di altri ambiti della transizione
digitale. Per le predette finalita', il Fondo Digital Transition
Fund:
a) opera attraverso investimenti diretti ovvero indiretti a
favore di start-up con elevato potenziale di sviluppo, con
particolare riguardo verso le piccole e medie imprese delle filiere
della transizione digitale e le piccole e medie imprese che
realizzano progetti innovativi, anche gia' avviati, non prima del 1°
febbraio 2020, ma caratterizzati da significativo grado di
scalabilita';
b) favorisce il co-investimento con fondi istituiti e gestiti
dalla SGR nonche' con altri fondi di investimento purche' gestiti da
team indipendenti, con significativa esperienza e positivi risultati
in operazioni analoghe e in possesso di un assetto organizzativo in
linea con le migliori prassi di mercato.
3. Sono ammissibili al sostegno del Fondo Digital Transition Fund
operazioni:
a) rivolte agli ambiti di cui al comma 2;
b) conformi all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 di «non
arrecare un danno significativo» (principio DNSH) e ai successivi
orientamenti tecnici sull'applicazione del medesimo principio
(2021/C58/01). A tal fine la SGR, ferme restando le esclusioni
settoriali di cui al comma 4, assicura:
b.1) la verifica della sostenibilita', effettuata ai sensi
degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica di
sostenibilita' per il Fondo InvestEU, secondo le indicazioni
contenute nella circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021 e
tenendo conto del regime relativo ai vincoli DNSH indicato dalla
medesima circolare per l'investimento di cui al presente decreto;
b.2) la verifica della conformita' giuridica dei progetti alla
pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale.
c) ferme restando le specificita' derivanti dalla forma di
intervento di cui al presente decreto, che rispettano il divieto di
doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241,
secondo le indicazioni della circolare del Ministero dell'economia e
delle finanze RGS-MEF n. 33 del 31 dicembre 2021;
d) conformi alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee di
riferimento.
4. Non sono in ogni caso ammissibili al sostegno del Fondo Digital
Transition Fund operazioni riferite alle seguenti attivita':
a) attivita' e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso
l'uso a valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di
energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, nonche'
le relative infrastrutture di trasmissione, trasporto e distribuzione
che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui
all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del
principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01);
b) attivita' e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote
di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto
serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) attivita' e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico. Per
quanto attiene agli inceneritori, l'esclusione non si applica alle
azioni previste in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di
rifiuti pericolosi non riciclabili, ne' agli impianti esistenti
quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica,
catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o
recuperare i materiali da residui di combustione, purche' tali azioni
non determinino un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti
dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita. Per quanto
attiene agli impianti di trattamento meccanico biologico,
l'esclusione non si applica alle azioni previste negli impianti di
trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono
intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le
operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di
convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti
organici, purche' tali azioni non determinino un aumento della
capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione
della sua durata di vita;
d) attivita' e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo
termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
5. Nell'ambito dell'accordo finanziario di cui al comma 1 sono
definite le modalita' operative per l'attuazione della strategia di
investimento prevista dal presente articolo, specificando, tra
l'altro, gli obiettivi di investimento; l'ambito di applicazione e i
beneficiari ammissibili; gli intermediari finanziari ammissibili e il
processo di selezione; la tipologia di sostegno fornito; i profili di
rischio e rendimento per ogni tipo di investitore; la politica di
rischio e la politica antiriciclaggio; la governance; i limiti di
diversificazione e concentrazione; la politica in materia di capitale
proprio, compresa la strategia di uscita per investimenti azionari;
la politica di investimento e il calendario per la raccolta di fondi
e per l'attuazione. Il medesimo accordo finanziario specifica,
altresi':
a) le modalita' di monitoraggio del rispetto delle condizioni di
cui al comma 3, lettera b), anche nel corso della realizzazione
dell'operazione;
b) gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e
imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il
monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei
progetti e sull'avanzamento nel conseguimento di milestone e target
associati all'investimento PNRR, ai sensi dell'art. 1, comma 1043,
della legge del 30 dicembre del 2020, n. 178 e nel rispetto dell'art.
22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e gli
ulteriori adempimenti per finalita' di monitoraggio previste dalle
norme europee o nazionali;
c) il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione
finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241,
in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica
dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente
assegnati;
d) gli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel
rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato;
e) gli obblighi in materia di comunicazione e informazione
previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le
dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle
risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalita' di
valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
f) gli obblighi necessari ad assicurare la tracciabilita'
dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
g) le disposizioni volte a favorire la parita' di genere e la
protezione e valorizzazione dei giovani;
h) gli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto
previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, della documentazione relativa alle operazioni, che, nelle diverse
fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e
controllo del PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su
richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR,
dell'Unita' di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della
Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti
Autorita' giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF,
la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art.
129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM)
1046/2018;
i) gli obblighi a rispondere a tutte le richieste di
informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal
Ministero;
j) le ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il
rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.