Art. 3 Istituzione del Fondo Digital Transition Fund e modalita' di gestione 1. Il Fondo Digital Transition Fund e' istituito e gestito dalla SGR, previa stipula di un apposito accordo finanziario sottoscritto tra il Ministero e la stessa SGR, con il quale sono disciplinati i reciproci rapporti, gli obblighi delle parti e definite le modalita' di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione dell'Investimento 3.2 della Missione 4 «Istruzione e ricerca», Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del PNRR. 2. Le operazioni finanziate dal Fondo di cui al comma 1 sono volte a favorire la transizione digitale delle filiere negli ambiti, in particolare, dell'intelligenza artificiale, del cloud, dell'assistenza sanitaria, dell'Industria 4.0, della cybersicurezza, del fintech e blockchain, ovvero di altri ambiti della transizione digitale. Per le predette finalita', il Fondo Digital Transition Fund: a) opera attraverso investimenti diretti ovvero indiretti a favore di start-up con elevato potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le piccole e medie imprese delle filiere della transizione digitale e le piccole e medie imprese che realizzano progetti innovativi, anche gia' avviati, non prima del 1° febbraio 2020, ma caratterizzati da significativo grado di scalabilita'; b) favorisce il co-investimento con fondi istituiti e gestiti dalla SGR nonche' con altri fondi di investimento purche' gestiti da team indipendenti, con significativa esperienza e positivi risultati in operazioni analoghe e in possesso di un assetto organizzativo in linea con le migliori prassi di mercato. 3. Sono ammissibili al sostegno del Fondo Digital Transition Fund operazioni: a) rivolte agli ambiti di cui al comma 2; b) conformi all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 di «non arrecare un danno significativo» (principio DNSH) e ai successivi orientamenti tecnici sull'applicazione del medesimo principio (2021/C58/01). A tal fine la SGR, ferme restando le esclusioni settoriali di cui al comma 4, assicura: b.1) la verifica della sostenibilita', effettuata ai sensi degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica di sostenibilita' per il Fondo InvestEU, secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021 e tenendo conto del regime relativo ai vincoli DNSH indicato dalla medesima circolare per l'investimento di cui al presente decreto; b.2) la verifica della conformita' giuridica dei progetti alla pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale. c) ferme restando le specificita' derivanti dalla forma di intervento di cui al presente decreto, che rispettano il divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241, secondo le indicazioni della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze RGS-MEF n. 33 del 31 dicembre 2021; d) conformi alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee di riferimento. 4. Non sono in ogni caso ammissibili al sostegno del Fondo Digital Transition Fund operazioni riferite alle seguenti attivita': a) attivita' e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, nonche' le relative infrastrutture di trasmissione, trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01); b) attivita' e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; c) attivita' e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico. Per quanto attiene agli inceneritori, l'esclusione non si applica alle azioni previste in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, ne' agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purche' tali azioni non determinino un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita. Per quanto attiene agli impianti di trattamento meccanico biologico, l'esclusione non si applica alle azioni previste negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purche' tali azioni non determinino un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; d) attivita' e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. 5. Nell'ambito dell'accordo finanziario di cui al comma 1 sono definite le modalita' operative per l'attuazione della strategia di investimento prevista dal presente articolo, specificando, tra l'altro, gli obiettivi di investimento; l'ambito di applicazione e i beneficiari ammissibili; gli intermediari finanziari ammissibili e il processo di selezione; la tipologia di sostegno fornito; i profili di rischio e rendimento per ogni tipo di investitore; la politica di rischio e la politica antiriciclaggio; la governance; i limiti di diversificazione e concentrazione; la politica in materia di capitale proprio, compresa la strategia di uscita per investimenti azionari; la politica di investimento e il calendario per la raccolta di fondi e per l'attuazione. Il medesimo accordo finanziario specifica, altresi': a) le modalita' di monitoraggio del rispetto delle condizioni di cui al comma 3, lettera b), anche nel corso della realizzazione dell'operazione; b) gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti e sull'avanzamento nel conseguimento di milestone e target associati all'investimento PNRR, ai sensi dell'art. 1, comma 1043, della legge del 30 dicembre del 2020, n. 178 e nel rispetto dell'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalita' di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali; c) il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; d) gli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato; e) gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalita' di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea; f) gli obblighi necessari ad assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR; g) le disposizioni volte a favorire la parita' di genere e la protezione e valorizzazione dei giovani; h) gli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione relativa alle operazioni, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unita' di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorita' giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018; i) gli obblighi a rispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero; j) le ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.