IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020,  che  istituisce  uno  strumento  dell'Unione  europea  per  la
ripresa,  a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la   crisi
COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,  approvato  con
decisione  del  Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021,  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
  Visto  l'allegato  riveduto  della  decisione  di  esecuzione   del
Consiglio  relativa  all'approvazione  della  valutazione  del   PNRR
dell'Italia,  trasmesso  dal  Segretariato  generale  del  Consiglio,
recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari  in  relazione  a
misure e investimenti del medesimo PNRR; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  9  novembre  2021,   n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali» e, in particolare, l'art. 10, comma 3, secondo cui la
notifica della decisione di esecuzione  del  Consiglio  UE  -  ECOFIN
recante  «Approvazione  della  valutazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art.  10
«costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da
parte  delle  amministrazioni  responsabili,   delle   procedure   di
attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR,  secondo  quanto
disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea,  ivi  compresa
l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa,  nei  limiti  delle
risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»; 
  Visto, in particolare, la misura M2C2 - Investimento 5.4  «Supporto
a start-up e venture capital  attivi  nella  transizione  ecologica»,
previsto  nell'ambito  della  Missione   2   «Rivoluzione   verde   e
transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile,  idrogeno,
rete  e  mobilita'  sostenibile»  del  predetto  Piano,  che  prevede
l'istituzione di un fondo denominato «Green Transition Fund» al  fine
di  incoraggiare  e  stimolare  la  crescita  di  un  ecosistema   di
innovazione, con particolare  focus  sui  settori  della  transizione
verde, tramite investimenti di venture capital diretti e indiretti; 
  Viste  le  indicazioni  riferite  all'investimento  5.4   contenute
nell'allegato alla citata decisione  di  approvazione  del  Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali e' specificato, tra  l'altro,
che l'investimento mira a favorire lo  sviluppo  di  start-up  attive
nell'ambito  della  transizione  verde  mediante  l'istituzione   del
predetto  «Green  Transition  Fund»,   avente   dotazione   di   euro
250.000.000,00, con una strategia  di  investimento  focalizzata,  in
particolar  modo,  su  rinnovabili,  economia  circolare,  mobilita',
efficienza   energetica,   gestione   dei   rifiuti   e    stoccaggio
dell'energia, ed e'  previsto,  per  le  operazioni,  un  periodo  di
investimento di cinque anni, seguiti  da  ulteriori  cinque  anni  di
gestione del portafoglio, nonche'  che  il  Fondo  investe  in  fondi
rilevanti   di   venture   capital,   start-up   e    programmi    di
incubazione/accelerazione,  affiancando  i  principali   gestori   di
venture capital e operatori del sistema; 
  Visti,  altresi',  i  traguardi,  gli  obiettivi  e  le   ulteriori
disposizioni definiti per l'investimento 5.4  dal  medesimo  allegato
alla citata decisione di approvazione del  Consiglio  ECOFIN  del  13
luglio 2021, il quale stabilisce, in particolare: 
    a) che la Milestone  dell'investimento  M2C2-42,  da  raggiungere
entro il mese di giugno 2022, e' costituita dalla firma  dell'accordo
finanziario, che delinei gli investimenti indiretti  nei  gestori  di
fondi  di  venture  capital  (VC)  finanziario  con  investimenti   e
imprese/start-up in linea con gli obiettivi della transizione  verde,
al fine di ampliare il  capitale  a  disposizione  di  ricercatori  e
start-up, rafforzare  l'azione  dei  fondi  VC  attivi  e  sviluppare
iniziative  nuove  e  innovative  in  partenariato  con  le  imprese,
includendo i seguenti elementi: 
      politica di investimento; 
      criteri di ammissibilita'; 
      conformita' delle operazioni sostenute  nell'ambito  di  questo
intervento agli orientamenti tecnici sull'applicazione del  principio
«non arrecare  un  danno  significativo»  (2021/C58/01)  mediante  la
verifica della sostenibilita', l'uso di un elenco di esclusione e  il
requisito  di  conformita'  alla  normativa  ambientale   dell'UE   e
nazionale; 
    b) che il Target M2C2-43 dello stesso investimento, da conseguire
entro il 30 giugno 2026,  e'  dato  dall'attivazione,  da  parte  del
predetto Fondo, di almeno 250.000.000 euro  di  investimenti  privati
nel settore delle tecnologie verdi, specificando che: 
      il   contributo   climatico   dell'investimento   secondo    la
metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 deve
rappresentare il 100 % del costo totale  dell'investimento  sostenuto
dal dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
      al  fine  di  garantire  che  la  misura  sia   conforme   agli
orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un
danno  significativo»  (2021/C58/01),  i  criteri  di  ammissibilita'
contenuti nel capitolato d'oneri dei  prossimi  inviti  a  presentare
progetti dovranno escludere le attivita' di cui al  seguente  elenco:
i) attivita' connesse  ai  combustibili  fossili,  compreso  l'uso  a
valle; ii) attivita' nell'ambito del sistema di scambio di  quote  di
emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
previste non inferiori ai pertinenti parametri di  riferimento;  iii)
attivita' connesse alle discariche di rifiuti,  agli  inceneritori  e
agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv)  attivita'  nel
cui ambito lo  smaltimento  a  lungo  termine  dei  rifiuti  potrebbe
causare un danno all'ambiente. Il  capitolato  d'oneri  deve  inoltre
prevedere che siano  selezionate  solo  le  attivita'  conformi  alla
pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. 
  Visto l'art. 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio pluriennale per  il  triennio  2019-2021»,  che  detta,  tra
l'altro,  disposizioni  per  la  razionalizzazione  del  sistema  del
venture capital nazionale e, in particolare: 
    a) il comma 116, che prevede  che,  al  fine  di  semplificare  e
rafforzare  il   settore   del   venture   capital   e   il   tessuto
economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico
puo' autorizzare la cessione,  a  condizioni  di  mercato,  da  parte
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  d'impresa   S.p.a.   -   Invitalia,   di   una   quota   di
partecipazione,  anche  di  controllo,  detenuta  nella  societa'  di
gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.a. - Invitalia SGR,
nonche' di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti,  per
favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all'art.  23  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'art. 1, comma 897, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 della medesima legge n.  145
del 2018; 
    b) il comma 117, che attribuisce il diritto di  opzione  a  Cassa
depositi e prestiti, in qualita' di Istituto nazionale di  promozione
ai sensi dell'art. 1, comma 826, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, per  l'acquisto  della  quota  di  partecipazione  azionaria  in
Invitalia SGR nonche' della quota di partecipazione in fondi da  essa
gestiti; 
    c)  i  commi  206  e  207,  che  prevedono  la  possibilita'   di
sottoscrizione da parte  dello  Stato,  tramite  il  Ministero  dello
sviluppo economico, di quote o azioni di uno  o  piu'  fondi  per  il
venture capital o di uno o piu' fondi che investono in fondi  per  il
venture  capital,  come  definiti  dall'art.   31,   comma   2,   del
decreto-legge n. 98 del 2011, anche unitamente ad  altri  investitori
istituzionali, pubblici o privati,  privilegiati  nella  ripartizione
dei proventi derivanti  dalla  gestione  dei  predetti  organismi  di
investimento; 
    d) l'art. 1, comma 208, che prevede che, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalita' d'investimento dello  Stato
di cui ai commi 206 e 207  nel  rispetto  della  comunicazione  della
Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli  «Orientamenti  sugli
aiuti di  Stato  destinati  a  promuovere  gli  investimenti  per  il
finanziamento del rischio» o del regolamento (UE) n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014; 
    e) l'art. 1, comma 209, che prevede che, per le finalita' di  cui
al comma 206, e' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al venture capital con
una dotazione di trenta milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2022
al 2025; 
  Considerato che, ai sensi del citato art. 1, commi 116  e  117,  la
societa'  CDP  Equity  ha  acquistato  quote  di  partecipazione   di
maggioranza in Invitalia Ventures SGR, la cui denominazione e'  stata
modificata in CDP  Venture  Capital  SGR  S.p.a.  -  Fondo  nazionale
innovazione; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
il Sud 27 giugno 2019, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29
luglio  2019,  n.  176,  recante  «Definizione  delle  modalita'   di
investimento del Ministero dello  sviluppo  economico  attraverso  il
Fondo di sostegno al venture capital»; 
  Ritenuto opportuno, al fine di perseguire  con  maggiore  efficacia
gli obiettivi previsti e garantire  una  adeguata  sinergia  con  gli
strumenti gia' in essere, che le risorse di cui all'investimento  5.4
della Missione 2, Componente 2, del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza siano investite in un fondo  di  investimento  alternativo
mobiliare e riservato istituito e gestito da CDP Venture Capital  SGR
S.p.a. - Fondo nazionale innovazione, scaturente dalle operazioni  di
cui all'art. 1, comma 116, della citata legge n. 145 del 2018  e  che
con tale societa' sia, dunque, sottoscritto l'accordo finanziario per
la gestione del predetto Fondo «Green Transition Fund»; 
  Vista la necessita'  di  definire  le  disposizioni  necessarie  ad
attuare l'investimento 5.4  alla  luce  della  predetta  allocazione,
tenendo conto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento,
relative sia agli interventi di venture capital sia  alle  condizioni
di  utilizzo  delle  risorse  del  Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza; 
  Vista la  comunicazione  del  22  gennaio  2014  della  Commissione
europea e successive modificazioni, recante gli  «Orientamenti  sugli
aiuti di  Stato  destinati  a  promuovere  gli  investimenti  per  il
finanziamento del rischio» (2014/C 19/04), e  la  successiva  omologa
comunicazione del 16 dicembre 2021 (2021/C 508/01); 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l'art. 9, che individua
gli obiettivi ambientali, e l'art. 17, che definisce il principio  di
non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi (DNSH,  «Do
no significant harm»); 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18
febbraio 2021, concernente  «Orientamenti  tecnici  sull'applicazione
del principio «non arrecare  un  danno  significativo»  a  norma  del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del
4  giugno  2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2020/852   del
Parlamento europeo e del  Consiglio  fissando  i  criteri  di  vaglio
tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si  possa
considerare  che  un'attivita'   economica   contribuisce   in   modo
sostanziale   alla   mitigazione   dei   cambiamenti   climatici    o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se  non  arreca  un  danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/523 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma  InvestEU  e
che modifica il regolamento (UE) 2015/1017; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  2021/C280/01  del
13 luglio 2021,  concernente  «Orientamenti  tecnici  sulla  verifica
della sostenibilita' per il Fondo InvestEU»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging) e gli allegati VI e VII  al  regolamento  (UE)  12  febbraio
2021, n. 2021/241; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della  medesima  legge
30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine  di  supportare
le attivita' di gestione, di monitoraggio, di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico; 
  Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto; 
  Visto il decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  concernente
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e  snellimento  delle  procedure»  e,  in  particolare,
l'art.  8  ai  sensi  del  quale  ciascuna  amministrazione  centrale
titolare di interventi previsti nel PNRR  provvede  al  coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al  loro  monitoraggio,
rendicontazione e controllo; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del   predetto
decreto-legge n. 77 del 2021, che stabilisce che «le  amministrazioni
di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di  definizione
delle procedure di  attuazione  degli  interventi  del  PNRR,  almeno
il quaranta per  cento  delle  risorse  allocabili  territorialmente,
anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria  di
provenienza, sia destinato alle regioni  del  Mezzogiorno,  salve  le
specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni  dalla  legge  n.
108 del 2021; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per
il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in
particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7, ai sensi del
quale «con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  relativo
all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna  amministrazione
titolare degli interventi previsti nel Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza  e  ai  corrispondenti  milestone  e   target,   che,   in
particolare, ha  assegnato  al  Ministero  dello  sviluppo  economico
l'importo di euro  250.000.000,00  per  l'attuazione  del  richiamato
Investimento 5.4 «Supporto a start-up e venture capital attivi  nella
transizione ecologica»; 
  Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di  rimborso  semestrali  alla  Commissione  europea,
ripartiti per interventi a titolarita' di  ciascuna  amministrazione,
riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nonche'  le  disposizioni  di  cui  al
punto 7 del medesimo  decreto,  ai  sensi  delle  quali  «le  singole
amministrazioni inviano, attraverso le specifiche  funzionalita'  del
sistema informatico di cui all'art. 1, comma  1043,  della  legge  30
dicembre  2020,  n.  178  e  secondo  le  indicazioni  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  ragioneria  generale
dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e
degli investimenti ed il raggiungimento  dei  connessi  traguardi  ed
obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste,  delle
richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con  la
Commissione europea»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
ottobre 2021, recante le procedure relative alla gestione finanziaria
delle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza di cui all'art. 1, comma 1042,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre
2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3  e  successive  modificazioni,
recante  «Disposizioni   ordinamentali   in   materia   di   pubblica
amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai  sensi
del quale «Gli atti  amministrativi  anche  di  natura  regolamentare
adottati dalle amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che  dispongono  il
finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di
investimento pubblico,  sono  nulli  in  assenza  dei  corrispondenti
codici di cui  al  comma  1  che  costituiscono  elemento  essenziale
dell'atto stesso»; 
  Visto la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del  Codice  unico  di  progetto
(CUP), codice identificativo dei progetti  di  investimento  pubblici
che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema
di monitoraggio degli investimenti pubblici; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  14  ottobre  2021,  n.  21,  «Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 30  dicembre  2021,  n.  32,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per  il  rispetto
del  principio  di  non  arrecare  danno  significativo  all'ambiente
(DNSH)»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 31  dicembre  2021,  n.  33,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento  sulla
circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle  istruzioni
tecniche  per  la  selezione  dei  progetti  PNRR  -  addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo  di  assenza  del  c.d.  doppio
finanziamento»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Componente»:  elemento  costitutivo  o  parte  del  PNRR  che
riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area  di
intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo  scopo
di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure; 
  b) «Fondo GTF»: il  fondo  «Green  Transition  Fund»  di  cui  alla
Missione 2, Componente 2, Investimento 5.4 del PNRR, costituito  come
fondo di  investimento  alternativo  mobiliare  e  riservato  per  le
finalita' di cui al predetto investimento; 
    c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    d) «milestone»: traguardo qualitativo da raggiungere tramite  una
determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello
nazionale (es. legislazione adottata, piena operativita' dei  sistemi
IT, ecc.); 
    e)  «Missione»:  risposta,  organizzata  secondo  macro-obiettivi
generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali
che si intendono affrontare con il PNRR e articolata  in  componenti.
Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche»  strutturali
di  intervento  (Digitalizzazione,  innovazione,   competitivita'   e
cultura; Rivoluzione verde e  transizione  ecologica;  Infrastrutture
per una mobilita' sostenibile; Istruzione  e  ricerca;  Inclusione  e
coesione; Salute); 
    f) «OLAF» l'Ufficio europeo per la lotta antifrode; 
    g) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza  presentato
alla Commissione  europea  ai  sensi  dell'art.  18  e  seguenti  del
regolamento (UE) 2021/241 e approvato  con  decisione  del  Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021; 
    h) «SGR»: CDP Venture Capital SGR S.p.A.; 
    i) Principio  (DNSH):  il  principio  definito  all'art.  17  del
regolamento UE 2020/852, cui devono conformarsi gli investimenti e le
riforme del PNRR; 
    j) «decreto 27  giugno  2019»:  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con  il  Ministro  per  il  Sud  27  giugno  2019,  recante
definizione delle modalita' di investimento del Ministero  attraverso
il Fondo di sostegno al venture capital istituito dall'art. 1,  comma
209, della legge n. 145/2018 nello stato di previsione del Ministero; 
  k) target: il traguardo quantitativo  da  raggiungere  tramite  una
determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello
nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero
di chilometri di  rotaia  costruiti,  numero  di  metri  quadrati  di
edificio ristrutturato, ecc.).