Art. 3 Istituzione del Fondo GTF e modalita' di gestione 1. Il Fondo GTF e' istituito e gestito dalla SGR, previa stipula di un apposito accordo finanziario da sottoscrivere tra il Ministero e la stessa SGR entro il 30 giugno 2022, con il quale sono disciplinati i reciproci rapporti, gli obblighi delle parti e definite le modalita' di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione dell'Investimento 5.4 della missione «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile» del PNRR. 2. Le operazioni finanziate dal Fondo di cui al comma 1 sono volte a favorire la transizione ecologica delle filiere negli ambiti, in particolare, dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, dell'economia circolare, della mobilita' sostenibile, dell'efficienza energetica, della gestione dei rifiuti e dello stoccaggio di energia, ovvero di altri ambiti della transizione ecologica. Per le predette finalita', il Fondo GTF: a) opera attraverso investimenti diretti ovvero indiretti a favore di start-up con elevato potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le piccole e medie imprese delle filiere della transizione ecologica e le piccole e medie imprese che realizzano progetti innovativi, anche gia' avviati, non prima del 1 febbraio 2020, ma caratterizzati da significativo grado di scalabilita'; b) favorisce il co-investimento con fondi istituiti e gestiti dalla SGR ovvero, su un flusso delle opportunita' di investimento generato dalla stessa SGR nonche' con altri fondi di investimento purche' gestiti da team indipendenti, con significativa esperienza e positivi risultati in operazioni analoghe e in possesso di un assetto organizzativo in linea con le migliori prassi di mercato. 3. Sono ammissibili al sostegno del Fondo GTF operazioni: a) con periodo di investimento non superiore a cinque anni, seguiti da ulteriori cinque anni di gestione del portafoglio; b) con importo dell'investimento compreso tra euro 1.000.000,00 ed euro 15.000.000,00, per investimenti diretti, e tra euro 5.000.000,00 ed euro 20.000.000,00, per investimenti indiretti; c) rivolte agli ambiti di cui al comma 2; d) conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01). A tal fine la SGR, ferme restando le esclusioni settoriali di cui al comma 4, assicura: d.1) la verifica della sostenibilita', effettuata ai sensi degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica di sostenibilita' per il Fondo InvestEU, secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021 e tenendo conto del regime relativo ai vincoli DNSH indicato dalla medesima circolare per liInvestimento di cui al presente decreto; d.2) la verifica della conformita' giuridica dei progetti alla pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale. e) che concorrono al 100% al raggiungimento dell'«obiettivo climatico», sulla base della metodologia prevista dall'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241; f) ferme restando le specificita' derivanti dalla forma di intervento di cui al presente decreto, rispettano il divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241; g) conformi alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee di riferimento. 4. Non sono in ogni caso ammissibili al sostegno del Fondo GTF operazioni riferite alle seguenti attivita': a) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, nonche' le relative infrastrutture di trasmissione, trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01); b) attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; c) attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico. Per quanto attiene agli inceneritori, l'esclusione non si applica alle azioni previste in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, ne' agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purche' tali azioni non determinino un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita. Per quanto attiene agli impianti di trattamento meccanico biologico, l'esclusione non si applica alle azioni previste negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purche' tali azioni non determinino un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; d) attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. 5. Nell'ambito dell'accordo finanziario di cui al comma 1 sono definite le modalita' operative per l'attuazione della strategia di investimento prevista dal presente articolo, specificando, tra l'altro gli obiettivi di investimento; l'ambito di applicazione e i beneficiari ammissibili; gli intermediari finanziari ammissibili e il processo di selezione; la tipologia di sostegno fornito; i profili di rischio e rendimento per ogni tipo di investitore; la politica di rischio e la politica antiriciclaggio; la governance; i limiti di diversificazione e concentrazione; la politica in materia di capitale proprio, compresa la strategia di uscita per investimenti azionari; la politica di investimento e il calendario per la raccolta di fondi e per l'attuazione Il medesimo accordo finanziario specifica, altresi': a) le modalita' di monitoraggio del rispetto delle condizioni di cui al comma 3, lettera d), anche nel corso della realizzazione dell'operazione; b) gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti e sull'avanzamento nel conseguimento di milestone e target associati all'investimento PNRR, ai sensi dell'art. 1, comma 1043 della legge del 30 dicembre del 2020, n. 178 e nel rispetto dell'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalita' di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali; c) il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; d) gli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato; e) gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalita' di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea; f) gli obblighi necessari ad assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR; g) le disposizioni volte a favorire la parita' di genere e la protezione e valorizzazione dei giovani; h) gli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione relativa alle operazioni, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unita' di audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorita' giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018; i) gli obblighi a rispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero; j) le ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.