IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  E 
 
                             IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  31  luglio  2020,  n.  101,  recante
«Attuazione della direttiva  2013/59/Euratom,  che  stabilisce  norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i  pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti», e che  abroga
le   direttive   89/618/Euratom,    90/641/Euratom,    96/29/Euratom,
97/43/Euratom  e  2003/122/Euratom  e  riordino  della  normativa  di
settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della  legge
4 ottobre 2019, n. 117; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
ministeri», che stabilisce che il «Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare»  e'  rinominato  «Ministero  della
transizione   ecologica»   e   che   la   direzione   generale    per
l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita'  energetica  e
la direzione generale  per  le  infrastrutture  e  la  sicurezza  dei
sistemi  energetici  e  geominerari  del  Ministero  dello   sviluppo
economico sono trasferite al Ministero della transizione ecologica; 
  Ritenuto di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 124,  comma
12, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che  prevede  che
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  della  salute,  dello  sviluppo
economico (ora della transizione ecologica), sentito il  Dipartimento
della protezione civile, sono stabiliti le modalita' e i  livelli  di
esposizione dei lavoratori e del personale di intervento; 
  Sentito il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, che si e' espresso con nota n. 53100  del
7 dicembre 2021; 
  Acquisito il concerto del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, espresso con nota n. 1296 del 26 gennaio 2022; 
  Acquisito il concerto del Ministero della salute, espresso con nota
n. 385-P del 20 gennaio 2022; 
  Acquisito il concerto del Ministero  della  transizione  ecologica,
espresso con nota n. 8297 del 4 aprile 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Il presente decreto stabilisce  le  modalita'  e  i  livelli  di
esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e del personale
di intervento che partecipa alle attivita'  emergenziali  e  che,  in
relazione all'attivita' a cui  sono  adibiti,  sono  suscettibili  di
incorrere in una esposizione professionale di emergenza,  comportante
il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti  per  i
lavoratori esposti.