Art. 3 
 
Indicazioni generali finalizzate alla limitazione dell'esposizione di
                              emergenza 
 
  1. Durante una situazione di esposizione di emergenza  l'intervento
prevede la pronta attuazione delle misure definite nell'ambito  della
preparazione all'emergenza, compresi: 
    a) la tempestiva attuazione di misure  protettive,  possibilmente
prima che abbia inizio l'esposizione; 
    b) la valutazione dell'efficacia delle strategie e  delle  azioni
attuate e loro adeguamento alla situazione esistente; 
    c)  il  confronto  tra  le  dosi  e  il  livello  di  riferimento
applicabile, con particolare attenzione per i gruppi esposti  a  dosi
superiori al livello di riferimento; 
    d) l'attuazione di ulteriori strategie protettive, se necessario,
a  seconda  delle   condizioni   esistenti   e   delle   informazioni
disponibili.