Art. 3 Indicazioni generali finalizzate alla limitazione dell'esposizione di emergenza 1. Durante una situazione di esposizione di emergenza l'intervento prevede la pronta attuazione delle misure definite nell'ambito della preparazione all'emergenza, compresi: a) la tempestiva attuazione di misure protettive, possibilmente prima che abbia inizio l'esposizione; b) la valutazione dell'efficacia delle strategie e delle azioni attuate e loro adeguamento alla situazione esistente; c) il confronto tra le dosi e il livello di riferimento applicabile, con particolare attenzione per i gruppi esposti a dosi superiori al livello di riferimento; d) l'attuazione di ulteriori strategie protettive, se necessario, a seconda delle condizioni esistenti e delle informazioni disponibili.