Art. 7 
 
                Strategie di gestione dell'emergenza 
 
  1. Sono considerate strategie e azioni  efficaci  per  la  gestione
dell'emergenza: 
    a) la predisposizione da parte  della  Prefettura  dei  piani  di
emergenza per le installazioni e  gli  impianti,  nei  casi  previsti
dagli articoli 174, 175, 177, 185, 186 e 187 del decreto  legislativo
31 luglio 2020, n. 101, che si avvale per tale fine del «comitato per
la pianificazione  dell'emergenza  radiologica  e  nucleare»,  con  i
contenuti previsti dall'allegato XXXII dello stesso decreto; 
    b) la capacita' di condividere da parte  del  responsabile  della
segnalazione dell'emergenza, nell'immediatezza, tutte le informazioni
finalizzate alla gestione dell'intervento con il Comando  dei  vigili
del fuoco, la prefettura,  la  questura,  il  servizio  di  emergenza
sanitaria 118, l'ARPA/APPA e il sindaco; 
    c) l'adozione di un modello di intervento in grado di  assicurare
la gestione degli allarmi, il flusso di comunicazione tra i  soggetti
impegnati nell'emergenza e lo svolgimento coordinato delle  attivita'
operative in campo, individuando la direzione tecnica dei soccorsi in
capo al Comando dei vigili del fuoco competente per  territorio,  con
l'attivazione di un Posto di comando avanzato al quale dovranno  fare
riferimento i responsabili di tutte le funzioni individuati nei piani
di emergenza; per la gestione delle operazioni il  direttore  tecnico
dei   soccorsi   si   avvale    dell'esperto    di    radioprotezione
dell'esercente,  anche   riguardo   al   controllo   dell'esposizione
professionale e accidentale di emergenza; 
    d)  la  definizione  di  specifiche  misure   protettive,   anche
comprendenti misure di salute pubblica,  da  adottare  nei  confronti
della popolazione, nonche' di informazione pubblica; 
    e)  l'impiego  delle  squadre  speciali  di  intervento   laddove
previsto nei piani di emergenza indicati dal titolo XIV  del  decreto
legislativo 31 luglio 2020, n. 101.