Art. 7 Strategie di gestione dell'emergenza 1. Sono considerate strategie e azioni efficaci per la gestione dell'emergenza: a) la predisposizione da parte della Prefettura dei piani di emergenza per le installazioni e gli impianti, nei casi previsti dagli articoli 174, 175, 177, 185, 186 e 187 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che si avvale per tale fine del «comitato per la pianificazione dell'emergenza radiologica e nucleare», con i contenuti previsti dall'allegato XXXII dello stesso decreto; b) la capacita' di condividere da parte del responsabile della segnalazione dell'emergenza, nell'immediatezza, tutte le informazioni finalizzate alla gestione dell'intervento con il Comando dei vigili del fuoco, la prefettura, la questura, il servizio di emergenza sanitaria 118, l'ARPA/APPA e il sindaco; c) l'adozione di un modello di intervento in grado di assicurare la gestione degli allarmi, il flusso di comunicazione tra i soggetti impegnati nell'emergenza e lo svolgimento coordinato delle attivita' operative in campo, individuando la direzione tecnica dei soccorsi in capo al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, con l'attivazione di un Posto di comando avanzato al quale dovranno fare riferimento i responsabili di tutte le funzioni individuati nei piani di emergenza; per la gestione delle operazioni il direttore tecnico dei soccorsi si avvale dell'esperto di radioprotezione dell'esercente, anche riguardo al controllo dell'esposizione professionale e accidentale di emergenza; d) la definizione di specifiche misure protettive, anche comprendenti misure di salute pubblica, da adottare nei confronti della popolazione, nonche' di informazione pubblica; e) l'impiego delle squadre speciali di intervento laddove previsto nei piani di emergenza indicati dal titolo XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.