Art. 8 
 
                   Squadre speciali di intervento 
 
  1. Per le esigenze connesse all'attuazione dei piani di  emergenza,
nei casi in cui e' necessario che siano previste squadre speciali  di
emergenza, si applicano le seguenti disposizioni. 
  2. Il personale, individuato su base volontaria, e' chiaramente  ed
esaustivamente informato in anticipo  in  merito  ai  rischi  per  la
salute  associati  alle  esposizioni  e  alle  misure  di  protezione
disponibili. 
  3. Ai lavoratori e al personale delle squadre speciali di emergenza
che, in relazione all'attivita' cui sono adibiti, siano  suscettibili
di incorrere in esposizioni professionali di  emergenza,  comportanti
il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti  per  i
lavoratori esposti, si applicano le disposizioni di cui ai  commi  4,
5, 6 e 7 dell'art. 124 del decreto legislativo  31  luglio  2020,  n.
101. 
  4.  Nel  caso  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   le
disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  al  personale
facente parte dei nuclei di intervento N-R. In caso di intervento del
personale  non  facente  parte  dei  nuclei  di  intervento  N-R,  in
ottemperanza all'art. 124, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, dovranno essere previste ed adottate le  misure  idonee
ad evitare che lo stesso sia suscettibile di incorrere in esposizioni
superiori ai  limiti  stabiliti  per  i  lavoratori  esposti  di  cui
all'art. 146 del decreto legislativo n. 101  del  2020.  In  caso  di
avvenuta esposizione di emergenza,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 124, comma 10, del decreto legislativo  n.  101  del  2020,
tale personale e' comunque  sottoposto  alla  sorveglianza  sanitaria
eccezionale di cui all'art. 141 del decreto legislativo  n.  101  del
2020.