Art. 8 Squadre speciali di intervento 1. Per le esigenze connesse all'attuazione dei piani di emergenza, nei casi in cui e' necessario che siano previste squadre speciali di emergenza, si applicano le seguenti disposizioni. 2. Il personale, individuato su base volontaria, e' chiaramente ed esaustivamente informato in anticipo in merito ai rischi per la salute associati alle esposizioni e alle misure di protezione disponibili. 3. Ai lavoratori e al personale delle squadre speciali di emergenza che, in relazione all'attivita' cui sono adibiti, siano suscettibili di incorrere in esposizioni professionali di emergenza, comportanti il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 124 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. 4. Nel caso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale facente parte dei nuclei di intervento N-R. In caso di intervento del personale non facente parte dei nuclei di intervento N-R, in ottemperanza all'art. 124, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, dovranno essere previste ed adottate le misure idonee ad evitare che lo stesso sia suscettibile di incorrere in esposizioni superiori ai limiti stabiliti per i lavoratori esposti di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 101 del 2020. In caso di avvenuta esposizione di emergenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 124, comma 10, del decreto legislativo n. 101 del 2020, tale personale e' comunque sottoposto alla sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 141 del decreto legislativo n. 101 del 2020.