Art. 2 1. L'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, come modificata dalla presente ordinanza, e' prorogata fino al 30 aprile 2023, a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 aprile 2022 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 1201