Art. 2 
 
  1. L'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute  26  agosto
2005, e successive  modificazioni,  come  modificata  dalla  presente
ordinanza, e' prorogata fino al  30  aprile  2023,  a  decorrere  dal
giorno della pubblicazione della presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 8 aprile 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, registrazione n. 1201