Art. 2 Riduzione delle scorte petrolifere di sicurezza per i soggetti obbligati 1. Il nuovo ammontare dell'obbligo di scorta petrolifero di sicurezza, a seguito della riduzione di cui all'art. 1, viene reso disponibile a ciascun soggetto interessato mediante la piattaforma informatica operativa, per conto del Ministero della transizione ecologica, sul sito internet dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) all'indirizzo https: mise.ocsit.it/scorte 2. I soggetti obbligati al mantenimento della scorta potranno conseguentemente immettere sul mercato i quantitativi di prodotti petroliferi resi disponibili dal suddetto destoccaggio.