Art. 2 
 
           Riduzione delle scorte petrolifere di sicurezza 
                      per i soggetti obbligati 
 
  1.  Il  nuovo  ammontare  dell'obbligo  di  scorta  petrolifero  di
sicurezza, a seguito della riduzione di cui all'art.  1,  viene  reso
disponibile a ciascun soggetto interessato  mediante  la  piattaforma
informatica operativa, per  conto  del  Ministero  della  transizione
ecologica, sul sito internet dell'Organismo  centrale  di  stoccaggio
italiano (OCSIT) all'indirizzo https: mise.ocsit.it/scorte 
  2. I soggetti  obbligati  al  mantenimento  della  scorta  potranno
conseguentemente immettere sul mercato  i  quantitativi  di  prodotti
petroliferi resi disponibili dal suddetto destoccaggio.