Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno
29 aprile 2022,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli
articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima». 
  La provvigione  di  collocamento,  pari  allo  0,20%  del  capitale
nominale sottoscritto, verra' corrisposta secondo le modalita' di cui
all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.