Art. 2 
 
  Alle compensazioni dei materiali da costruzione piu'  significativi
si fa fronte nei limiti delle risorse  e  con  le  modalita'  di  cui
all'art.  1-septies  del  decreto-legge  25  maggio  2021,   n.   73,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106  e
successive modifiche ed integrazioni. 
    Roma, 4 aprile 2022 
 
                                    Il direttore generale: Cappelloni