Art. 2
Alle compensazioni dei materiali da costruzione piu' significativi
si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalita' di cui
all'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e
successive modifiche ed integrazioni.
Roma, 4 aprile 2022
Il direttore generale: Cappelloni