Art. 2 
 
                     Ripartizione delle risorse 
 
  1. Il ristoro e' relativo alle rate di finanziamento o  dei  canoni
di leasing, con scadenza compresa, anche per  effetto  di  dilazione,
tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisti
di veicoli nuovi di fabbrica di  categoria  M2  ed  M3  effettuati  a
partire dal 1° gennaio 2018. 
  2. Le risorse stanziate per la misura sono: 
    a) cinquanta milioni di euro, destinati alle  imprese  che  hanno
eseguito gli acquisti di cui al  comma  1,  ed  hanno  adibito  detti
autobus al servizio di noleggio con conducente, ai sensi della  legge
11 agosto 2003, n. 218; 
    b) venti milioni di euro, per gli acquisti di autobus di  cui  al
comma 1, da parte di imprese esercenti i servizi di linea  effettuati
mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico. 
  3. Ai fini del presente decreto, sono imprese esercenti servizi  di
linea effettuati mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio
pubblico di cui al comma 2, lettera b), quelle che sono autorizzate a
svolgere detti servizi rivestendo qualsiasi ruolo, quali a titolo  di
esempio di titolare, associata, sub affidataria o  sub  appaltataria,
in base alle autorizzazioni: 
    i.  rilasciate  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   della
mobilita' sostenibili ai sensi del decreto  legislativo  21  novembre
2005, n. 285; 
    ii.  rilasciate  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073; 
    iii. rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi  delle
norme regionali di attuazione del  decreto  legislativo  19  novembre
1997, n. 422. 
  4. L'importo del ristoro per le imprese di cui al comma 2,  lettera
a), ai sensi dell'art. 1, comma 116, legge 27 dicembre 2019, n.  160,
per ciascun autobus acquistato, ha il seguente limite: 
    - 20.000,00 euro per autobus di categoria M2; 
    - 40.000,00 euro per autobus di categoria M3. 
  5. Salvo quanto previsto al  comma  6  e  quanto  dovuto  a  Consap
S.p.a.,  quale  soggetto  gestore  dell'attivita'  istruttoria  della
misura di cui al presente decreto, il ristoro e' erogabile a ciascuna
impresa richiedente, fino a concorrenza delle risorse disponibili per
ciascun fondo di cui alle lettere a) e b) del comma 2. 
  6. Qualora, al termine  delle  attivita'  istruttorie,  le  risorse
finanziarie disponibili per ciascun fondo di cui alle lettere a) e b)
del   comma   2,   siano    inferiori    all'ammontare    complessivo
rispettivamente richiesto, l'importo da erogare e'  proporzionalmente
ridotto per ciascuna impresa richiedente.  Il  ristoro  erogabile  e'
individuato  in  due  piani  di  riparto  approvati  dalla  direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. 
  7. Il ristoro complessivo erogato a ciascuna impresa, previsto  per
ciascuna misura di cui alle lettere a) e b) del  comma  2,  non  puo'
superare l'importo di due milioni e trecentomila  euro  e,  salve  le
eccezioni  di  cui  alla  lettera  c)   della   sezione   3.1   della
comunicazione della Commissione C (2020) 1863, puo' essere concesso a
condizione che l'impresa richiedente alla data del 31  dicembre  2019
non fosse gia' in difficolta'.