Art. 2 Ripartizione delle risorse 1. Il ristoro e' relativo alle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 effettuati a partire dal 1° gennaio 2018. 2. Le risorse stanziate per la misura sono: a) cinquanta milioni di euro, destinati alle imprese che hanno eseguito gli acquisti di cui al comma 1, ed hanno adibito detti autobus al servizio di noleggio con conducente, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218; b) venti milioni di euro, per gli acquisti di autobus di cui al comma 1, da parte di imprese esercenti i servizi di linea effettuati mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico. 3. Ai fini del presente decreto, sono imprese esercenti servizi di linea effettuati mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico di cui al comma 2, lettera b), quelle che sono autorizzate a svolgere detti servizi rivestendo qualsiasi ruolo, quali a titolo di esempio di titolare, associata, sub affidataria o sub appaltataria, in base alle autorizzazioni: i. rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285; ii. rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073; iii. rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. 4. L'importo del ristoro per le imprese di cui al comma 2, lettera a), ai sensi dell'art. 1, comma 116, legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascun autobus acquistato, ha il seguente limite: - 20.000,00 euro per autobus di categoria M2; - 40.000,00 euro per autobus di categoria M3. 5. Salvo quanto previsto al comma 6 e quanto dovuto a Consap S.p.a., quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria della misura di cui al presente decreto, il ristoro e' erogabile a ciascuna impresa richiedente, fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascun fondo di cui alle lettere a) e b) del comma 2. 6. Qualora, al termine delle attivita' istruttorie, le risorse finanziarie disponibili per ciascun fondo di cui alle lettere a) e b) del comma 2, siano inferiori all'ammontare complessivo rispettivamente richiesto, l'importo da erogare e' proporzionalmente ridotto per ciascuna impresa richiedente. Il ristoro erogabile e' individuato in due piani di riparto approvati dalla direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. 7. Il ristoro complessivo erogato a ciascuna impresa, previsto per ciascuna misura di cui alle lettere a) e b) del comma 2, non puo' superare l'importo di due milioni e trecentomila euro e, salve le eccezioni di cui alla lettera c) della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione C (2020) 1863, puo' essere concesso a condizione che l'impresa richiedente alla data del 31 dicembre 2019 non fosse gia' in difficolta'.