Art. 4 
 
       Istruttoria della domanda ed erogazione del contributo 
 
  1. L'istruttoria della domanda e' svolta da  Consap  S.p.a.,  quale
soggetto gestore individuato dall'amministrazione responsabile  della
misura, e si fonda esclusivamente su  quanto  in  essa  riportato  ai
sensi dell'art. 3, nonche' sulle verifiche  effettuate  sul  registro
nazionale degli aiuti di Stato nel rispetto  dei  limiti  di  cui  al
comma 7 dell'art. 2. 
  2. E' fatta salva la facolta' del gestore di chiedere chiarimenti e
integrazioni  anche  documentali   tramite   apposita   comunicazione
all'indirizzo pec indicato dall'impresa richiedente. L'impresa  entro
dieci giorni dalla richiesta fornisce gli  elementi  di  chiarimento.
Decorso inutilmente tale termine la domanda e'  rigettata  con  esito
negativo. 
  3.  Il  gestore  sottopone  gli  esiti   delle   istruttorie   alla
commissione di cui all'art. 4 comma 3 del decreto  attuativo  per  la
relativa validazione. 
  4. L'esito delle istruttorie e' comunicato dal gestore alle imprese
richiedenti tramite apposita comunicazione all'indirizzo pec indicato
nell'istanza. 
  5. Concluse le attivita' istruttorie, il  gestore  redige  l'elenco
dei  beneficiari  con  l'indicazione  dell'importo   del   contributo
erogabile, fermo quanto previsto all'art. 2,  comma  6  del  presente
decreto. 
  6. La commissione  approva  il  riparto  dei  due  fondi  ai  sensi
dell'art. 2, comma 5, del decreto attuativo. 
  7.  Il   direttore   generale   per   la   sicurezza   stradale   e
l'autotrasporto approva i riparti di cui al comma  6,  e  dispone  di
procedere alla  relativa  pubblicazione  nelle  pagine  web  dedicate
all'autotrasporto del sito istituzionale www.mit.gov.it 
  8. Il contributo e'  erogato  dal  gestore  con  bonifico  bancario
all'IBAN indicato dall'impresa nell'istanza. L'IBAN deve essere di 27
caratteri secondo il formato standard italiano. Non  sono  consentiti
IBAN relativi a libretti postali e a carte ricaricabili LIS. In  caso
di conto cointestato e' necessario indicare tutti gli intestatari. 
  9. Ai fini dell'erogazione del contributo, le imprese che  si  sono
avvalse delle facolta' previste dalle norme di cui all'art. 3-bis del
decreto  attuativo  nonche'  a   seguito   di   accordi   intervenuti
direttamente con la banca o la societa' locatrice, producono  tramite
la Piattaforma, entro il 31 dicembre 2022, le quietanze delle rate  e
dei  canoni  pagati,  pena  la  revoca  della  concessione  ai  sensi
dell'art. 3-bis, comma 2 del decreto attuativo.