Art. 4 Istruttoria della domanda ed erogazione del contributo 1. L'istruttoria della domanda e' svolta da Consap S.p.a., quale soggetto gestore individuato dall'amministrazione responsabile della misura, e si fonda esclusivamente su quanto in essa riportato ai sensi dell'art. 3, nonche' sulle verifiche effettuate sul registro nazionale degli aiuti di Stato nel rispetto dei limiti di cui al comma 7 dell'art. 2. 2. E' fatta salva la facolta' del gestore di chiedere chiarimenti e integrazioni anche documentali tramite apposita comunicazione all'indirizzo pec indicato dall'impresa richiedente. L'impresa entro dieci giorni dalla richiesta fornisce gli elementi di chiarimento. Decorso inutilmente tale termine la domanda e' rigettata con esito negativo. 3. Il gestore sottopone gli esiti delle istruttorie alla commissione di cui all'art. 4 comma 3 del decreto attuativo per la relativa validazione. 4. L'esito delle istruttorie e' comunicato dal gestore alle imprese richiedenti tramite apposita comunicazione all'indirizzo pec indicato nell'istanza. 5. Concluse le attivita' istruttorie, il gestore redige l'elenco dei beneficiari con l'indicazione dell'importo del contributo erogabile, fermo quanto previsto all'art. 2, comma 6 del presente decreto. 6. La commissione approva il riparto dei due fondi ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto attuativo. 7. Il direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto approva i riparti di cui al comma 6, e dispone di procedere alla relativa pubblicazione nelle pagine web dedicate all'autotrasporto del sito istituzionale www.mit.gov.it 8. Il contributo e' erogato dal gestore con bonifico bancario all'IBAN indicato dall'impresa nell'istanza. L'IBAN deve essere di 27 caratteri secondo il formato standard italiano. Non sono consentiti IBAN relativi a libretti postali e a carte ricaricabili LIS. In caso di conto cointestato e' necessario indicare tutti gli intestatari. 9. Ai fini dell'erogazione del contributo, le imprese che si sono avvalse delle facolta' previste dalle norme di cui all'art. 3-bis del decreto attuativo nonche' a seguito di accordi intervenuti direttamente con la banca o la societa' locatrice, producono tramite la Piattaforma, entro il 31 dicembre 2022, le quietanze delle rate e dei canoni pagati, pena la revoca della concessione ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2 del decreto attuativo.