Art. 5 
 
                        Verifiche e controlli 
 
  1. In ogni caso e' fatta salva  la  facolta'  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili di effettuare tutti  gli
accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione  dei
contributi e di procedere, in via  di  autotutela,  alla  revoca  del
relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art.  4,  comma  7,
nonche' di ordinarne la restituzione all'entrata del  bilancio  dello
Stato  qualora  emergano  gravi  irregolarita'  in   relazione   alle
dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.