Art. 5 Verifiche e controlli 1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, alla revoca del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 4, comma 7, nonche' di ordinarne la restituzione all'entrata del bilancio dello Stato qualora emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.