Art. 2 
 
                     Rimborsi spese di missione 
 
  1. Ai componenti il Comitato ETS appartenenti o meno ai ruoli della
pubblica amministrazione che vengono inviati dal Comitato medesimo in
missione in Italia o  all'estero,  spetta  il  rimborso  delle  spese
sostenute nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e dai
contratti collettivi per il personale dirigenziale e non dirigenziale
della pubblica amministrazione. 
  2.  I  rimborsi  sono  riconosciuti  per  le  spese  effettivamente
sostenute e dimostrate con adeguata documentazione giustificativa.