Art. 2 Rimborsi spese di missione 1. Ai componenti il Comitato ETS appartenenti o meno ai ruoli della pubblica amministrazione che vengono inviati dal Comitato medesimo in missione in Italia o all'estero, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi per il personale dirigenziale e non dirigenziale della pubblica amministrazione. 2. I rimborsi sono riconosciuti per le spese effettivamente sostenute e dimostrate con adeguata documentazione giustificativa.