Art. 2 
 
  1. Le merci legalmente commercializzate in un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti  da  uno  stato  EFTA
firmatario dell'accordo SEE e in  esso  legalmente  commercializzate,
sono considerate compatibili con  questa  misura.  L'applicazione  di
questa  misura  e'  sottoposta  al  regolamento  (UE)  2019/515   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo  2019,  relativo  al
reciproco riconoscimento delle merci legalmente  commercializzate  in
un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE)  n.  764/2008,
che stabilisce procedure  relative  all'applicazione  di  determinate
regole tecniche nazionali a prodotti legalmente  commercializzati  in
un altro Stato membro. 
  2. Ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 19 marzo  2019,  l'Autorita'  competente  ai  fini
dell'applicazione, ove necessario,  delle  procedure  di  valutazione
previste e'  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali.