IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 Nella riunione del 18 febbraio 2022 
 
  Visti gli articoli 117, quinto comma e 120 della Costituzione; 
  Visto,  in  particolare,  il  secondo  comma  dell'art.  120  della
Costituzione ove si prevede che il Governo puo' sostituirsi a  organi
delle regioni, delle  citta'  metropolitane,  delle  province  e  dei
comuni nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria e nel
caso di possibile lesione all'unita' giuridica ed economica; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la direttiva 1999/31/ CE del Consiglio  del  26  aprile  1999
relativa alle discariche di rifiuti e,  in  particolare,  l'art.  13,
concernente la «procedura di chiusura e di gestione  successiva  alla
chiusura» delle discariche; 
  Visto il decreto legislativo 13  gennaio  2003,  n.  36,  attuativo
della predetta direttiva 1999/31/CE e,  in  particolare,  l'art.  12,
avente ad oggetto la procedura di chiusura delle discariche; 
  Visto l'art. 14, lettere b) e c)  della  direttiva  1999/31/CE  che
impone l'adozione delle misure necessarie  a  rendere  conforme  o  a
chiudere definitivamente le discariche  preesistenti  all'entrata  in
vigore della medesima ossia le discariche autorizzate o  in  funzione
al 16 luglio 2001; 
  Visto l'art. 8, commi 1 e 2, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,
concernente l'attuazione del citato art. 120 della Costituzione; 
  Visto, altresi', l'art. 250 del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, il quale  prevede,  tra  l'altro,  che  «Qualora  i  soggetti
responsabili della contaminazione non  provvedano  direttamente  agli
adempimenti  disposti  dal   presente   titolo   ovvero   non   siano
individuabili e non provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri
soggetti interessati, le procedure e gli interventi di  cui  all'art.
242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente  competente
e, ove questo  non  provveda,  dalla  regione,  secondo  l'ordine  di
priorita' fissato dal piano regionale  per  la  bonifica  delle  aree
inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti  pubblici  o  privati,
individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica»; 
  Visto l'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo  cui,
«in relazione a quanto disposto dagli articoli 117,  quinto  comma  e
120, secondo  comma  della  Costituzione  [...]  i  provvedimenti  di
attuazione degli atti dell'Unione  europea  possono  essere  adottati
dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle  regioni  e
delle province  autonome  al  fine  di  porre  rimedio  all'eventuale
inerzia dei suddetti enti»; 
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.   111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
che,  introducendo  ulteriori  disposizioni   per   fronteggiare   le
procedure d'infrazione in materia ambientale, ha previsto al comma 1,
per il Commissario straordinario  nominato  ai  sensi  dell'art.  41,
comma 2-bis, della citata legge 24  dicembre  2012,  n.  234  per  la
realizzazione degli interventi attuativi della sentenza  di  condanna
della Corte di giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014, la possibilita'
avvalersi, sulla base  di  apposite  convenzioni,  nei  limiti  della
normativa europea vigente, di societa' in house delle amministrazioni
centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la  protezione
dell'ambiente di cui  alla  legge  28  giugno  2016,  n.  132,  delle
amministrazioni centrali e  periferiche  dello  Stato  e  degli  enti
pubblici dotate di specifica competenza  tecnica,  nell'ambito  delle
aree di intervento; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  2  del  predetto  art.  5  del
decreto-legge n. 111 del 2019, con il quale e' stato previsto che  il
suddetto Commissario  unico,  scelto  nei  ruoli  dirigenziali  della
pubblica amministrazione, resta in  carica  per  un  triennio  ed  e'
collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo  secondo
i rispettivi ordinamenti. Al predetto Commissario e'  corrisposto  in
aggiunta al trattamento economico fondamentale, che rimane  a  carico
dell'amministrazione  di  appartenenza,  un  compenso  accessorio  in
ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e  con  le
modalita' di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111; 
  Visto l'art. 5, comma 3 del citato decreto-legge n. 111  del  2019,
con il quale si prevede la possibilita', per il Commissario unico, di
avvalersi di una struttura  di  supporto  composta  da  personale  in
posizione di comando, fuori  ruolo  o  aspettativa  o  altro  analogo
istituto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti  appartenenti   alle
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e  3,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto, inoltre, il comma 5 dello stesso  art.  5,  come  modificato
dall'art. 1, comma 747, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo
cui le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per
il funzionamento della struttura, ivi compresi  gli  eventuali  oneri
per le convenzioni di cui al comma 1, sono  poste  a  valere  su  una
quota, non superiore al 2% annuo,  delle  risorse  assegnate  per  la
realizzazione degli interventi; 
  Visto l'art. 43, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6  novembre
2021, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge  29  dicembre
2021, n. 233, recante  «Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per  la  prevenzione
delle  infiltrazioni  mafiose»,   con   il   quale   sono   apportate
modificazioni all'art. 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
prevedendo,  attraverso  l'introduzione  del  comma  1-bis,  che  «le
funzioni e le attivita' del Commissario unico di cui al comma 1  sono
estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica
o messa in sicurezza delle  discariche  e  dei  siti  contaminati  di
competenza  regionale,  nonche'  su  richiesta  del  Ministero  della
transizione  ecologica  agli  interventi   di   bonifica   dei   siti
contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli  interventi
per i quali sono stati gia'  previsti  finanziamenti  a  legislazione
vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte
degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  viene  predisposto  un
elenco dei siti con priorita' di intervento che  saranno  oggetto  di
risanamento da parte del Commissario unico»; 
  Visto, altresi', l'art. 43, comma 1, lettera a), del  decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, con il quale  sono  apportate  modificazioni
all'art. 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, in  ragione  del
quale al comma  1,  dopo  le  parole  «ivi  inclusi  i  membri  della
Struttura di supporto di cui al comma 3» sono inserite  le  seguenti:
«eccetto i subcommissari eventualmente  individuati  dal  Commissario
unico ai sensi del comma 3-bis»; 
  Visto, inoltre, l'art. 43, comma 1, lettera d),  del  decreto-legge
n. 152 del 6 novembre 2021, con il quale sono apportate modificazioni
all'art. 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, in  ragione  del
quale «Il Commissario unico puo' avvalersi fino a un massimo  di  tre
subcommissari,  individuati  tra  i  componenti  della  struttura  di
supporto di cui al comma 3, che  operano  sulla  base  di  specifiche
deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun  subcommissario  e'
riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 30.000 euro  annui.
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel
limite massimo di 324.000 euro annui. Agli oneri di cui al  comma  1,
lettera d), pari a 324.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del
mare.»; 
  Atteso che, la  discarica  di  Malagrotta  in  Roma,  per  presunte
violazioni  della  direttiva  1999/31/CE  sulla   chiusura   e   fase
post-operativa, risulta oggetto di apertura del «Pilot 9068/2016/ENVI
Malagrotta», meccanismo di cooperazione tra la Commissione europea  e
gli Stati membri che consente di verificare se il diritto dell'Unione
sia rispettato e correttamente applicato in seno ad essi e che mira a
risolvere  eventuali  violazioni  del  diritto  dell'Unione  in  modo
efficace evitando, per  quanto  possibile,  l'avvio  formale  di  una
procedura di infrazione ai  sensi  dell'art.  258  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE); 
  Tenuto   conto   della   necessita'   pertanto    di    intervenire
tempestivamente per eseguire gli interventi  sulla  citata  discarica
collocata nel Comune di Roma e della necessita' di adottare, nel piu'
breve tempo possibile, provvedimenti idonei a garantire l'adeguamento
o la chiusura degli impianti ai sensi della vigente normativa al fine
di evitare nel piu' breve tempo possibile il rischio di  inquinamento
ambientale e una possibile condanna dello Stato italiano tenuto conto
dell'entita' e della complessita' tecnica degli  interventi,  nonche'
dell'estensione  dell'area  interessata,   della   tempistica   degli
adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di contratti
pubblici, e  considerato,  altresi',  un  coefficiente  temporale  di
sicurezza tale da consentire di fare fronte ad eventuali imprevisti; 
  Viste  le  delibere  del  Consiglio  dei  ministri  adottate  nelle
riunioni del 24 marzo 2017, del 22 novembre  2017  e  dell'11  giugno
2019, con le quali il Generale B.  Giuseppe  Vadala',  dell'Arma  dei
carabinieri e' stato nominato, ai sensi  dell'art.  41,  comma  2-bis
della legge  n.  234  del  2012,  Commissario  straordinario  per  la
realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente
normativa sulle discariche, per  complessivi ottantuno  siti  oggetto
della sentenza di  condanna  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea del 2 dicembre 2014; 
  Vista la nota n. 0008004 del  5  gennaio  2022,  con  la  quale  la
Regione Lazio ha  chiesto  la  disponibilita'  del  Commissario  gia'
nominato, ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, della citata  legge  n.
234 del 2012, ad assumere tale ruolo per l'attuazione dell'intervento
EU Pilot n. 9068/16 ENVI  -  Chiusura  e  fase  post-operativa  della
discarica di Malagrotta in base  alla  direttiva  1999/31/CE,  stante
l'intervenuta modifica normativa  prevista  dall'art.  43,  comma  1,
lettera b) del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  in  ragione
dell'urgenza di definire il procedimento di messa in sicurezza  della
discarica, atteso che l'intervento  prevede  la  realizzazione  della
copertura superficiale finale  dell'intera  discarica  di  Malagrotta
(Roma) ai sensi della piu' recente normativa (decreto legislativo  n.
121/2020  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni),   e   che
trattandosi di finanziamento con fondi FSC 2020-2024, l'assunzione di
obbligazioni giuridicamente vincolanti dovra' perfezionarsi entro  il
31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 11-novies (Interventi finanziati
dal Fondo per lo sviluppo e la coesione) della legge 17 giugno  2021,
n. 87, e i lavori dovranno essere conclusi, collaudati e rendicontati
entro il 31 dicembre 2025; 
  Valutati  i  risultati  conseguiti  dal  Commissario  straordinario
Generale B. CC. Giuseppe  Vadala'  nell'adempimento  del  compito  di
realizzare gli interventi necessari all'adeguamento delle  discariche
gia' oggetto  delle  citate  sentenze  di  condanna  della  Corte  di
giustizia dell'Unione europea alla vigente normativa; 
  Considerato che il Generale B. CC. Giuseppe Vadala', per  tutta  la
durata  dell'incarico,  e'  collocato  in   posizione   di   comando,
aspettativa o fuori  ruolo  presso  il  Ministero  della  transizione
ecologica a decorrere dalla data della presente delibera; 
  Vista la dichiarazione rilasciata dal Gen. B. CC. Giuseppe  Vadala'
in ordine alla  insussistenza  di  cause  di  inconferibilita'  e  di
incompatibilita', ai sensi dell'art. 20  del  decreto  legislativo  8
aprile 2013, n. 39,  nonche'  di  situazioni,  anche  potenziali,  di
conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola; 
  Visto il curriculum vitae del Gen. B. CC. Giuseppe Vadala'; 
  Ritenuto che il Gen. B. CC. Giuseppe Vadala'  e  la  sua  struttura
siano in possesso di capacita' adeguate alle  funzioni  da  svolgere,
avuto riguardo ai titoli professionali alle esperienze maturate; 
  Ritenuto necessario dare esecuzione alle previsioni di cui all'art.
5  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  cosi'  come  modificato
dall'art.  43,  del  decreto-legge  n.  152  del  6  novembre   2021,
convertito con legge n. 233 del 29 dicembre 2021; 
  Considerato che il mancato, ritardato o  non  completo  adeguamento
alla normativa vigente della discarica di  Malagrotta  in  Roma  puo'
comportare il rischio di  inquinamento  ambientale  e  una  possibile
condanna dello Stato italiano e che in ragione dell'entita'  e  della
complessita'  tecnica  degli  interventi,   nonche'   dell'estensione
dell'area interessata, della tempistica degli  adempimenti  stabiliti
dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, la  mancata
tempestiva  adozione  di  provvedimenti  puo'  determinare  un  grave
pregiudizio agli interessi nazionali; 
  Sentiti i soggetti interessati, ai sensi del comma 2-bis, dell'art.
41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
  Vista  la  nota  di  invito  rivolta  al  presidente  della  giunta
regionale della Regione Lazio; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della transizione ecologica; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 5, comma  1,  del  decreto-legge  14  ottobre
2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla  legge  12  dicembre
2019, n. 141 cosi' come integrato dal decreto-legge 6 novembre  2021,
n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29  dicembre  2021,
n. 233, al Gen. B. Giuseppe Vadala', dell'Arma dei carabinieri,  gia'
nominato, ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, Commissario unico per la realizzazione degli interventi
attuativi  della  sentenza  di  condanna  della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea  del  2  dicembre  2014,  appartenente  ai  ruoli
dirigenziali della pubblica amministrazione, e' attribuito il compito
di realizzare tutti gli  interventi  necessari  all'adeguamento  alla
vigente normativa della discarica abusiva di  Malagrotta  in  ragione
della procedura  di  preinfrazione  EU  Pilot  n.  9068/16  ENVI  per
violazione degli obblighi imposti dall'art. 14, lettere b) e c) della
direttiva 1999/31/CE. 
  2. Ai sensi dell'art. 41, comma  2-ter,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 234 e successive  modificazioni  per  tutta  la  durata  del
mandato il Commissario unico e' autorizzato ad esercitare i poteri di
cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116. 
  3.  Il  Commissario  unico  svolge  direttamente  le  funzioni   di
responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza
ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
gennaio 2020. 
  4. La Regione Lazio esercita il diritto di  rivalsa,  in  relazione
alle somme, anticipate, ai sensi del codice dell'ambiente di  cui  al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli interventi di  cui
al presente decreto, verso chi abbia causato o  comunque  concorso  a
causare le spese stesse.