Art. 2 
 
  1.  Al  predetto  Commissario  e'  corrisposto,  in   aggiunta   al
trattamento   economico   fondamentale,   che   rimane    a    carico
dell'amministrazione  di  appartenenza,  un  compenso  accessorio  in
ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e  con  le
modalita' di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per  la  realizzazione
degli interventi. 
  2. Il compenso di cui al comma 1 verra' determinato con  successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con  il
Ministero dell'economia e delle finanze.