Art. 2 1. Al predetto Commissario e' corrisposto, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi. 2. Il compenso di cui al comma 1 verra' determinato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.