Art. 3 
 
Criteri e modalita' di attribuzione della quota del gettito spettante
                 ai comuni per gli anni 2020 e 2021 
 
  1. Ai comuni di cui all'art. 2 del presente decreto  e'  attribuito
il gettito dell'IMPi versato negli anni 2020 e 2021 e  riferito  alla
quota dell'imposta spettante ai comuni stessi, ripartito  sulla  base
dei dati acquisiti dai soggetti passivi che hanno versato il  tributo
negli anni  2020  e  2021.  Tali  soggetti  inviano  tramite  pec  al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente  decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale,  le  informazioni  relative   alla   base
imponibile  e  all'imposta  versata  per  gli  anni   2020   e   2021
relativamente  a  ciascuna  piattaforma  e   ciascun   terminale   di
rigassificazione del gas naturale,  elencati  nelle  tabelle  di  cui
all'art. 2. 
  2. A seguito della comunicazione di cui al  comma  precedente,  nei
successivi trenta giorni, il Ministero dell'economia e delle  finanze
- Dipartimento  delle  finanze  comunica  al  Ministero  dell'interno
l'ammontare del gettito relativo agli anni 2020 e 2021 da  attribuire
a ciascun comune di cui all'art. 2 del presente decreto,  nell'ambito
delle risorse riassegnate, per gli anni 2020 e 2021,  sul  pertinente
capitolo di spesa istituito nello stato di previsione  del  Ministero
dell'interno, secondo quanto previsto dai commi 5 e  5-bis  dell'art.
38 del decreto-legge n. 124 del 2019.