Art. 3
Criteri e modalita' di attribuzione della quota del gettito spettante
ai comuni per gli anni 2020 e 2021
1. Ai comuni di cui all'art. 2 del presente decreto e' attribuito
il gettito dell'IMPi versato negli anni 2020 e 2021 e riferito alla
quota dell'imposta spettante ai comuni stessi, ripartito sulla base
dei dati acquisiti dai soggetti passivi che hanno versato il tributo
negli anni 2020 e 2021. Tali soggetti inviano tramite pec al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale, le informazioni relative alla base
imponibile e all'imposta versata per gli anni 2020 e 2021
relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun terminale di
rigassificazione del gas naturale, elencati nelle tabelle di cui
all'art. 2.
2. A seguito della comunicazione di cui al comma precedente, nei
successivi trenta giorni, il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'interno
l'ammontare del gettito relativo agli anni 2020 e 2021 da attribuire
a ciascun comune di cui all'art. 2 del presente decreto, nell'ambito
delle risorse riassegnate, per gli anni 2020 e 2021, sul pertinente
capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, secondo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis dell'art.
38 del decreto-legge n. 124 del 2019.