Art. 3 Criteri e modalita' di attribuzione della quota del gettito spettante ai comuni per gli anni 2020 e 2021 1. Ai comuni di cui all'art. 2 del presente decreto e' attribuito il gettito dell'IMPi versato negli anni 2020 e 2021 e riferito alla quota dell'imposta spettante ai comuni stessi, ripartito sulla base dei dati acquisiti dai soggetti passivi che hanno versato il tributo negli anni 2020 e 2021. Tali soggetti inviano tramite pec al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le informazioni relative alla base imponibile e all'imposta versata per gli anni 2020 e 2021 relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale, elencati nelle tabelle di cui all'art. 2. 2. A seguito della comunicazione di cui al comma precedente, nei successivi trenta giorni, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'ammontare del gettito relativo agli anni 2020 e 2021 da attribuire a ciascun comune di cui all'art. 2 del presente decreto, nell'ambito delle risorse riassegnate, per gli anni 2020 e 2021, sul pertinente capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, secondo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis dell'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019.