Art. 8 Disposizioni finali 1. Gli obblighi in materia di rilascio di autorizzazioni di pesca, si intendono automaticamente assolti con indicazione dei pertinenti codici identificativi delle medesime, come debitamente riportati negli elenchi di cui ai richiamati Allegati 1, 2 e 3. 2. I contingenti individuali di cattura non possono formare oggetto di operazioni di trasferimento, definitivo o temporaneo, tra sistemi di pesca differenti. 3. Il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 e' subordinato al rispetto delle vigenti normative sovranazionali e nazionali in materia di pesca del tonno rosso. 4. Qualora venga accertata l'assenza di catture, per un periodo pari a due annualita' consecutive, viene disposta, nei confronti dell'interessato, la cancellazione immediata e definitiva dai suddetti elenchi per i sistemi «circuizione (PS)» e «palangaro (LL)». 5. La «tonnara fissa (TRAP)» e' considerata operativa quando pesca almeno il 33% del contingente assegnatole annualmente. Agli operatori delle «tonnare fisse (TRAP)» che risultano essere non operative per un periodo pari a due annualita' consecutive viene revocata l'autorizzazione di pesca e i contingenti loro assegnati rientrano definitivamente nella disponibilita' dell'Amministrazione. I tonni pescati attraverso il sistema «tonnara fissa (TRAP)» devono essere oggetto di mattanza o di trasferimento in gabbia per il successivo spostamento verso la FARM di destinazione) entro trenta giorni dall'ultima comunicazione di cattura. 6. In linea con gli indirizzi giurisprudenziali in premessa citati, qualora, a seguito delle previste verifiche condotte mediante sistema «stereoscopico» sulle catture effettuate nell'ambito dei sistemi «circuizione (PS)» e «tonnara fissa (TRAP)» e destinate alle attivita' d'ingrasso, venisse accertato il mancato raggiungimento del contingente originariamente assegnato, il quantitativo eventualmente non utilizzato potra' essere riassegnato al sistema interessato, unicamente a condizione che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per proseguire la campagna di pesca. In assenza di detti presupposti, il suddetto quantitativo potra' essere riassegnato al contingente «indiviso (UNCL)». 7. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2022 Il direttore generale: Rigillo Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 357