Art. 8 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Gli obblighi in materia di rilascio di autorizzazioni di  pesca,
si intendono automaticamente assolti con indicazione  dei  pertinenti
codici identificativi  delle  medesime,  come  debitamente  riportati
negli elenchi di cui ai richiamati Allegati 1, 2 e 3. 
  2. I contingenti individuali di cattura non possono formare oggetto
di operazioni di trasferimento, definitivo o temporaneo, tra  sistemi
di pesca differenti. 
  3.  Il  mantenimento  dell'iscrizione  negli  elenchi  di  cui   ai
precedenti articoli 2, 3 e 4 e' subordinato al rispetto delle vigenti
normative sovranazionali e nazionali in materia di  pesca  del  tonno
rosso. 
  4. Qualora venga accertata l'assenza di  catture,  per  un  periodo
pari a due annualita'  consecutive,  viene  disposta,  nei  confronti
dell'interessato,  la  cancellazione  immediata  e   definitiva   dai
suddetti elenchi per i sistemi «circuizione (PS)» e «palangaro (LL)». 
  5. La «tonnara fissa (TRAP)» e' considerata operativa quando  pesca
almeno il 33% del contingente assegnatole annualmente. Agli operatori
delle «tonnare fisse (TRAP)» che risultano essere non  operative  per
un  periodo  pari  a  due  annualita'  consecutive   viene   revocata
l'autorizzazione di pesca e i contingenti  loro  assegnati  rientrano
definitivamente nella disponibilita'  dell'Amministrazione.  I  tonni
pescati attraverso il sistema «tonnara fissa  (TRAP)»  devono  essere
oggetto di mattanza o di trasferimento in gabbia  per  il  successivo
spostamento verso  la  FARM  di  destinazione)  entro  trenta  giorni
dall'ultima comunicazione di cattura. 
  6. In linea con gli indirizzi giurisprudenziali in premessa citati,
qualora, a seguito delle previste verifiche condotte mediante sistema
«stereoscopico» sulle  catture  effettuate  nell'ambito  dei  sistemi
«circuizione  (PS)»  e  «tonnara  fissa  (TRAP)»  e  destinate   alle
attivita' d'ingrasso, venisse accertato il mancato raggiungimento del
contingente originariamente assegnato, il quantitativo  eventualmente
non utilizzato potra'  essere  riassegnato  al  sistema  interessato,
unicamente a condizione che sussistano i presupposti di  fatto  e  di
diritto per proseguire la campagna di  pesca.  In  assenza  di  detti
presupposti, il suddetto quantitativo potra'  essere  riassegnato  al
contingente «indiviso (UNCL)». 
  7.  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  alla  registrazione  dei
competenti organi  di  controllo  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 marzo 2022 
 
                                       Il direttore generale: Rigillo 

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico,  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 357