IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il
quale, al comma 1, prevede che i comuni capoluogo di provincia, le
unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali
delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con
deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di
coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio
territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in
proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno e che il
relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di
turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni
culturali ed ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici
locali;
Visto l'art. 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 che ha introdotto il contributo di soggiorno a carico di
coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale, da
applicare secondo criteri di gradualita' in proporzione alla loro
classificazione fino all'importo massimo di dieci euro per notte di
soggiorno;
Visto il comma 1-ter dello stesso art. 4 del decreto legislativo n.
23 del 2011 secondo il quale il gestore della struttura ricettiva e'
responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo
di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera e), del
decreto-legge n. 78 del 2010, con diritto di rivalsa sui soggetti
passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli
ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale;
Visto il comma 1-ter dello stesso art. 4 del decreto legislativo n.
23 del 2011 laddove stabilisce che la dichiarazione deve essere
presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il
presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e che la dichiarazione, relativa
all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla
dichiarazione concernente l'anno d'imposta 2021;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che disciplina
le cosiddette locazioni brevi, vale a dire i contratti di locazione
di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni,
ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di
fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone
fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa,
direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali
telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con
persone che dispongono di unita' immobiliari da locare;
Visto il comma 5-ter dello stesso art. 4 del decreto-legge n. 50
del 2017 il quale dispone che il soggetto che incassa il canone o il
corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o
corrispettivi relativi alle locazioni brevi, e' responsabile del
pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto
legislativo n. 23 del 2011, e del contributo di soggiorno di cui
all'art. 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge n. 78 del 2010,
con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione
della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti
dalla legge e dal regolamento comunale;
Visto il comma 5-ter dello stesso art. 4 del decreto-legge n. 50
del 2017 secondo il quale la dichiarazione deve essere presentata
cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30
giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il
presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 13 aprile 2022;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1
Approvazione del modello di dichiarazione
1. Sono approvati il modello di dichiarazione e le relative
istruzioni, allegati al presente decreto di cui ne costituiscono
parte integrante, agli effetti dell'imposta di soggiorno disciplinata
dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 laddove
istituita, con deliberazione consiliare, dai comuni capoluogo di
provincia, dalle unioni di comuni nonche' dai comuni inclusi negli
elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte.
2. Il modello di cui al comma 1 deve essere utilizzato dai gestori
delle strutture ricettive per la dichiarazione relativa all'imposta
di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del
2011, al contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che
alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale introdotto
dall'art. 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero
che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi
alle cosiddette locazioni brevi, ai sensi dell'art. 4 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che disciplina i contratti di
locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a
trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei
servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati
da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita'
d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita'
di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un
immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare.
3. La dichiarazione deve essere presentata, ai sensi del comma
1-ter dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 e del comma
5-ter dell'art. 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 cumulativamente ed
esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto
impositivo.
4. La dichiarazione, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere
presentata unitamente alla dichiarazione concernente l'anno d'imposta
2021.