Art. 4 Obbligo di detenzione di scorte specifiche a carico dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) 1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo n. 249 del 2012, per l'anno scorta 2022 all'OCSIT, istituito ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo, e' assegnato un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a ventidue giorni. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 11 gennaio 2022, e' identificato il seguente livello, differenziato per singolo prodotto, delle scorte specifiche da detenere da parte dell'OCSIT: a) Benzina per motori pari a 363.758 tonnellate; b) Jet fuel del tipo cherosene pari a 209.374 tonnellate; e) Gasolio (olio combustibile distillato) pari a 1.382.967 tonnellate; d) Olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo) pari a 30.704 tonnellate. 3. Per l'anno scorta 2022 le scorte in prodotti con le stesse caratteristiche delle scorte specifiche, di seguito denominate «scorte in prodotti», di proprieta' dei soggetti obbligati sono conseguentemente pari a otto giorni. 4. Conseguentemente, per l'anno scorta 2022 a carico dei soggetti obbligati sono disposti, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 249 del 2012, obblighi di delega nei confronti dell'OCSIT per un ammontare pari a ventidue giorni.