Art. 5 Determinazione della quota individuale di scorte in prodotti e scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2022 1. In esito all'applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 249 del 2012, la quota individuale dell'obbligo di scorta complessiva di cui all'art. 1, comprensiva della quota parte di prodotto inestraibile, e' determinata dal Ministero della transizione ecologica, per ogni soggetto obbligato: a) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo delle diverse tipologie di prodotti di cui all'art. 3, comma 1, che complessivamente ammontano a 38.445.040 tep, ai fini della determinazione delle scorte in prodotti che i soggetti obbligati devono detenere; b) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo di tutte le tipologie di prodotti energetici, ai fini della determinazione delle rimanenti scorte di sicurezza. 2. Le scorte in prodotti ammontano complessivamente, a livello Paese per l'anno scorta 2022, a 3.251.133 tep, di cui le scorte specifiche dell'OCSIT ammontano a 2.384.164 tep, mentre le rimanenti scorte di sicurezza ammontano complessivamente a livello Paese a 7.951.730 tep. La trasformazione in tep delle tonnellate di scorte specifiche e di scorte in prodotti e delle scorte di sicurezza e' effettuata attraverso i coefficienti riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2, parti integranti del presente decreto. 3. La quota individuale nelle sue componenti di scorte specifiche, di scorte in prodotti e di scorte di sicurezza e' comunicata all'OCSIT e ad ogni soggetto obbligato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica citata in premessa, alla quale l'OCSIT ed ogni soggetto obbligato accedono in via esclusiva per gli obblighi di rispettiva competenza. 4. A tal fine, il soggetto obbligato accedendo con le proprie credenziali alla citata piattaforma informatica e' tenuto a prendere visione del suo obbligo di scorta individuale suddiviso nelle due fattispecie di scorte di sicurezza (valore X60 ) e scorte in prodotti (valore X8 ), con l'indicazione delle relative quote massime detenibili nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea. L'OCSIT accedendo con le proprie credenziali alla citata piattaforma informatica e' tenuto a prendere visione del suo obbligo di scorta nella fattispecie di scorte specifiche (valore X22 ) detenibile esclusivamente nel territorio nazionale. 5. La quota individuale di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2022 deve essere costituita a decorrere dalle ore 0,00 del 1° luglio 2022. Parimenti, le scorte specifiche dell'OCSIT per l'anno scorta 2022 devono essere costituite a decorrere dalle ore 0,00 del 1° luglio 2022. 6. Entro la data di cui al comma 5 i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 la dislocazione delle scorte di sicurezza e scorte in prodotti a copertura della propria quota individuale complessiva d'obbligo. Il medesimo obbligo di comunicazione e' disposto in capo all'OCSIT relativamente alle scorte specifiche. 7. Qualora le scorte di sicurezza e le scorte in prodotti siano dislocate presso depositi fiscali la cui titolarita' risulti essere di operatori economici diversi dal soggetto obbligato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo e' necessaria una conferma della costituzione di tali scorte effettuata dai titolari degli stessi depositi fiscali presso cui le scorte sono dislocate, tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 Lo stesso obbligo di conferma e' disposto anche relativamente alle scorte specifiche dell'OCSIT. 8. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte di sicurezza, delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti potra' essere disposta previa comunicazione al Ministero della transizione ecologica tramite la piattaforma informatica di cui al comma 3 e con le modalita' operative e la tempistica previste nella stessa piattaforma.