Art. 6 
 
Valutazione annuale del  limite  massimo  percentuale  di  scorte  di
  sicurezza e di scorte in prodotti detenibili all'estero 
 
  1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.  5,  commi  5  e  6  e
dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 249 del 2012,  tenuto
altresi' conto dell'andamento del mercato delle scorte di sicurezza e
dell'attuale direttiva comunitaria, per l'anno scorta  2022,  in  via
sperimentale, il limite massimo percentuale di  scorte  di  sicurezza
anche specifiche detenibili nel  territorio  di  altri  Stati  membri
dell'Unione europea e' fissato al 100 per cento. 
  2.  L'OCSIT  detiene  le  scorte  di  cui  all'art.  4,  comma   1,
esclusivamente nel territorio nazionale.