Art. 8 Disposizione transitoria 1. In applicazione del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 112 del 15 marzo 2022 e del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 160 del 20 aprile 2022, entrambi di riduzione in via temporanea della misura delle scorte di sicurezza dei prodotti petroliferi, il valore delle scorte di sicurezza di cui all'art. 5 comma 1, pari a 7.951.730 tep, e' temporaneamente ridotto del: a. 12,06% a decorrere dalle ore 0,00 del 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022; b. 8,53% a decorrere dalle ore 0,00 del 1° ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente atto e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 maggio 2022 Il Ministro: Cingolani