Art. 3
Organi dell'Osservatorio
1. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata alle pari opportunita'.
2. Sono organi dell'Osservatorio:
a) il Presidente;
b) l'assemblea;
c) il Comitato tecnico-scientifico.
3. L'assemblea e il Comitato tecnico-scientifico durano in carica
tre anni.
4. L'assemblea e il Comitato tecnico-scientifico sono costituiti
con separato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica delegata alle pari opportunita' sulla base
delle designazioni di cui ai successivi articoli 4 e 5.