Art. 3 
 
                      Organi dell'Osservatorio 
 
  1. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata alle pari opportunita'. 
  2. Sono organi dell'Osservatorio: 
    a) il Presidente; 
    b) l'assemblea; 
    c) il Comitato tecnico-scientifico. 
  3. L'assemblea e il Comitato tecnico-scientifico durano  in  carica
tre anni. 
  4. L'assemblea e il Comitato  tecnico-scientifico  sono  costituiti
con separato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita' politica delegata alle pari  opportunita'  sulla  base
delle designazioni di cui ai successivi articoli 4 e 5.