Art. 4
Composizione e funzioni dell'assemblea
1. L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata alle pari opportunita' ed
e' composta come segue:
a) da due componenti designati dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata alle pari opportunita' e
da un rappresentante designato da ciascuna Autorita' politica
componente la Cabina di regia interistituzionale di cui all'art. 5,
comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
b) da due componenti designati dalla Conferenza delle regioni;
c) da due componenti designati dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani;
d) da un componente designato dall'Unione delle province
d'Italia;
e) dalla consigliera nazionale di parita';
f) da un componente designato dall'Istituto nazionale di
statistica;
g) da un componente designato dall'Istituto di ricerche sulla
popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle
ricerche;
h) da un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle
universita' italiane;
i) da dieci componenti in rappresentanza delle associazioni
nazionali operanti a livello nazionale nel settore della violenza nei
confronti delle donne e della violenza domestica;
j) da tre componenti in rappresentanza delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;
k) da tre componenti in rappresentanza delle organizzazioni
datoriali maggiormente rappresentative su scala nazionale.
2. L'Assemblea stabilisce gli orientamenti generali dell'attivita'
dell'Osservatorio e demanda al Comitato tecnico-scientifico di cui al
successivo art. 5 l'individuazione delle linee di attuazione.
3. L'assemblea organizza la propria attivita' anche affidando la
fase istruttoria a gruppi di lavoro interni rappresentativi delle sue
diverse componenti.