Art. 4 Composizione e funzioni dell'assemblea 1. L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata alle pari opportunita' ed e' composta come segue: a) da due componenti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata alle pari opportunita' e da un rappresentante designato da ciascuna Autorita' politica componente la Cabina di regia interistituzionale di cui all'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; b) da due componenti designati dalla Conferenza delle regioni; c) da due componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; d) da un componente designato dall'Unione delle province d'Italia; e) dalla consigliera nazionale di parita'; f) da un componente designato dall'Istituto nazionale di statistica; g) da un componente designato dall'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche; h) da un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane; i) da dieci componenti in rappresentanza delle associazioni nazionali operanti a livello nazionale nel settore della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica; j) da tre componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale; k) da tre componenti in rappresentanza delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative su scala nazionale. 2. L'Assemblea stabilisce gli orientamenti generali dell'attivita' dell'Osservatorio e demanda al Comitato tecnico-scientifico di cui al successivo art. 5 l'individuazione delle linee di attuazione. 3. L'assemblea organizza la propria attivita' anche affidando la fase istruttoria a gruppi di lavoro interni rappresentativi delle sue diverse componenti.