Art. 5
Comitato tecnico-scientifico
1. Il Comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio e' presieduto
da un coordinatore tecnico-scientifico, nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata alle pari
opportunita' ed e' composto dal Capo del Dipartimento per le pari
opportunita' o da un suo delegato e da cinque esperti nominati dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica
delegata alle pari opportunita', tra soggetti di elevata e comprovata
professionalita' negli ambiti tematici di interesse
dell'Osservatorio.
2. Il Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito degli orientamenti
generali e degli indirizzi formulati dall'assemblea, ha funzioni di
individuazione delle linee di attuazione del programma delle
attivita' dell'Osservatorio.