Art. 5 
 
                    Comitato tecnico-scientifico 
 
  1. Il Comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio e'  presieduto
da un coordinatore tecnico-scientifico, nominato dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata  alle  pari
opportunita' ed e' composto dal Capo del  Dipartimento  per  le  pari
opportunita' o da un suo delegato e da cinque  esperti  nominati  dal
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dall'Autorita'  politica
delegata alle pari opportunita', tra soggetti di elevata e comprovata
professionalita'    negli    ambiti     tematici     di     interesse
dell'Osservatorio. 
  2. Il Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito degli  orientamenti
generali e degli indirizzi formulati dall'assemblea, ha  funzioni  di
individuazione  delle  linee  di  attuazione  del   programma   delle
attivita' dell'Osservatorio.