Art. 5 Comitato tecnico-scientifico 1. Il Comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio e' presieduto da un coordinatore tecnico-scientifico, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata alle pari opportunita' ed e' composto dal Capo del Dipartimento per le pari opportunita' o da un suo delegato e da cinque esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata alle pari opportunita', tra soggetti di elevata e comprovata professionalita' negli ambiti tematici di interesse dell'Osservatorio. 2. Il Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito degli orientamenti generali e degli indirizzi formulati dall'assemblea, ha funzioni di individuazione delle linee di attuazione del programma delle attivita' dell'Osservatorio.