Art. 2 
 
                         Finalita' d'impiego 
 
  1. Al fine di  addestrare,  approntare  e  mantenere  gli  standard
operativi previsti per le unita' inserite nel bacino delle  Forze  ad
alta ed altissima prontezza operativa, le  risorse  disponibili  sono
impiegate per le seguenti finalita': 
    a. acquisto e manutenzione mezzi,  equipaggiamenti,  materiali  e
similari; 
    b. carbolubrificanti; 
    c. sostegno logistico e spese per campi e manovre; 
    d. spese  per  missioni  ordinarie  in  territorio  nazionale  ed
estero.