Art. 2 Finalita' d'impiego 1. Al fine di addestrare, approntare e mantenere gli standard operativi previsti per le unita' inserite nel bacino delle Forze ad alta ed altissima prontezza operativa, le risorse disponibili sono impiegate per le seguenti finalita': a. acquisto e manutenzione mezzi, equipaggiamenti, materiali e similari; b. carbolubrificanti; c. sostegno logistico e spese per campi e manovre; d. spese per missioni ordinarie in territorio nazionale ed estero.