Art. 10 
 
                           Fase negoziale 
 
  1. Il bando/avviso puo' prevedere che all'esito della procedura  di
valutazione sia avviata una fase negoziale per la  definizione  degli
aspetti esecutivi dell'intervento, anche sulla  base  degli  elementi
migliorativi emersi nella relazione di cui all'art. 8, comma 4. 
  2. La fase negoziale precede  il  bando/avvio  della  procedura  di
contrattualizzazione di cui al successivo art. 11 ed e' condotta  dal
Ministero  con  i  soggetti  proponenti  delle   proposte   risultate
assegnatarie del sostegno, anche mediante il ricorso  ad  esperti  ed
organismi di supervisione scientifica di volta in  volta  individuati
dal bando/avviso. 
  3. La fase negoziale puo' riguardare: 
    a) l'integrazione della proposta con ulteriori linee di attivita'
o ambiti, comunque affini ai contenuti della proposta medesima, anche
con l'eventualita' di cumulo di risorse provenienti  da  piu'  fondi,
qualora tale integrazione possa consentire una minore  frammentazione
e dispersione delle iniziative e  delle  risorse  a  titolarita'  del
Ministero; 
    b) l'integrazione dei soggetti coinvolti in relazione a eventuali
ulteriori attivita'; 
    c) la rideterminazione del piano dei costi; 
    d) la definizione dei milestones e targets di livello  europeo  e
nazionale, intermedi e finali, connessi all'attuazione; 
    e)  la  definizione  del  piano  delle  erogazioni  connesse   ai
milestones e ai targets di cui al punto precedente; 
    f) altre variazioni e/o integrazioni, comunque concordate tra  le
parti. 
  4.  La  fase  negoziale  si  conclude  con  l'aggiornamento   della
documentazione esecutiva dell'intervento e con la pubblicazione degli
esiti  finali/graduatoria  ai  fini  dell'avvio  della  procedura  di
contrattualizzazione di cui all'art. 11.