Art. 10 Fase negoziale 1. Il bando/avviso puo' prevedere che all'esito della procedura di valutazione sia avviata una fase negoziale per la definizione degli aspetti esecutivi dell'intervento, anche sulla base degli elementi migliorativi emersi nella relazione di cui all'art. 8, comma 4. 2. La fase negoziale precede il bando/avvio della procedura di contrattualizzazione di cui al successivo art. 11 ed e' condotta dal Ministero con i soggetti proponenti delle proposte risultate assegnatarie del sostegno, anche mediante il ricorso ad esperti ed organismi di supervisione scientifica di volta in volta individuati dal bando/avviso. 3. La fase negoziale puo' riguardare: a) l'integrazione della proposta con ulteriori linee di attivita' o ambiti, comunque affini ai contenuti della proposta medesima, anche con l'eventualita' di cumulo di risorse provenienti da piu' fondi, qualora tale integrazione possa consentire una minore frammentazione e dispersione delle iniziative e delle risorse a titolarita' del Ministero; b) l'integrazione dei soggetti coinvolti in relazione a eventuali ulteriori attivita'; c) la rideterminazione del piano dei costi; d) la definizione dei milestones e targets di livello europeo e nazionale, intermedi e finali, connessi all'attuazione; e) la definizione del piano delle erogazioni connesse ai milestones e ai targets di cui al punto precedente; f) altre variazioni e/o integrazioni, comunque concordate tra le parti. 4. La fase negoziale si conclude con l'aggiornamento della documentazione esecutiva dell'intervento e con la pubblicazione degli esiti finali/graduatoria ai fini dell'avvio della procedura di contrattualizzazione di cui all'art. 11.