Art. 11 
 
                  Procedure di contrattualizzazione 
                       dei progetti approvati 
 
  1. Per le proposte le cui valutazioni di cui ai precedenti articoli
abbiano dato esito  positivo,  il  Ministero  adotta  il  conseguente
decreto di concessione del sostegno spettante,  di  cui  forma  parte
integrante il capitolato tecnico, il  cronoprogramma  di  attuazione,
l'insieme dei milestones e targets di livello europeo e  nazionale  -
intermedi  e  finali  -  ed  il  piano  dei  pagamenti  connesso   al
conseguimento dei medesimi, lo schema  di  disciplinare  o  qualsiasi
altro atto negoziale tra le parti previsto  dall'avviso  nella  forma
predisposta dal Ministero, contenente le regole e le modalita' per la
corretta gestione delle attivita'. 
  2. Il decreto di concessione delle  agevolazioni,  corredato  dalla
documentazione  di  cui  al  precedente  comma  1  e   opportunamente
registrato dai  competenti  organi  di  controllo,  e'  trasmesso  al
soggetto proponente e/o  al  soggetto  attuatore  per  la  successiva
formale accettazione. 
  3. I pertinenti interventi approvati e i relativi soggetti fruitori
sono iscritti - su istanza di parte  -  dal  Ministero  nell'Anagrafe
nazionale della ricerca. 
  4. L'avvio delle attivita'  di  rendicontazione  resta  subordinata
alla  conclusione  delle  procedure   di   accettazione   conseguenti
all'adozione del decreto di concessione. 
  5.  Il  provvedimento  ministeriale  di   diniego   e'   comunicato
tempestivamente  ai  soggetti  proponenti   e/o   soggetto   capofila
corredato delle relative motivazioni.