Art. 11 Procedure di contrattualizzazione dei progetti approvati 1. Per le proposte le cui valutazioni di cui ai precedenti articoli abbiano dato esito positivo, il Ministero adotta il conseguente decreto di concessione del sostegno spettante, di cui forma parte integrante il capitolato tecnico, il cronoprogramma di attuazione, l'insieme dei milestones e targets di livello europeo e nazionale - intermedi e finali - ed il piano dei pagamenti connesso al conseguimento dei medesimi, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso nella forma predisposta dal Ministero, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione delle attivita'. 2. Il decreto di concessione delle agevolazioni, corredato dalla documentazione di cui al precedente comma 1 e opportunamente registrato dai competenti organi di controllo, e' trasmesso al soggetto proponente e/o al soggetto attuatore per la successiva formale accettazione. 3. I pertinenti interventi approvati e i relativi soggetti fruitori sono iscritti - su istanza di parte - dal Ministero nell'Anagrafe nazionale della ricerca. 4. L'avvio delle attivita' di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del decreto di concessione. 5. Il provvedimento ministeriale di diniego e' comunicato tempestivamente ai soggetti proponenti e/o soggetto capofila corredato delle relative motivazioni.