Art. 12 Valutazione tecnico-scientifica in itinere 1. Nel corso dello svolgimento delle attivita' progettuali, i soggetti attuatori e/o i soggetti esecutori, per il tramite del soggetto capofila trasmettono con cadenza periodica al Ministero, mediante l'utilizzo di strumenti e modalita' esclusivamente di tipo telematico, la complessiva documentazione attestante le attivita' progettuali svolte, con particolare riferimento al conseguimento dei milestones e targets di livello europeo e nazionale, intermedi e finali, previste dal progetto approvato, secondo le tempistiche e la modulistica prevista dal bando/avviso. I soggetti beneficiari relazionano altresi' a conclusione delle attivita' progettuali in ordine alla complessiva realizzazione del progetto finanziato dal Ministero. 2. La documentazione attestante le attivita' progettuali svolte e' sottoposta alla valutazione dell'esperto tecnico scientifico di cui all'art. 8, comma 2. 3. Per la valutazione delle attivita' relative ai grandi programmi e infrastrutture di ricerca o tecnologica di innovazione, il Ministero puo' avvalersi di piu' ETS di cui al comma precedente, ovvero di specifici organi di valutazione scientifica di volta in volta individuati nei singoli avvisi, nominati dal CNVR. Ciascun bando/avviso definisce le procedure, i termini e le modalita' per le valutazioni di cui al presente comma. 4. Il Ministero dispone i trasferimenti delle risorse in favore dei soggetti attuatori al positivo esito delle verifiche di cui ai precedenti commi e degli eventuali controlli specifici previsti dalle regole di gestione dei fondi utilizzati. In caso di riscontro negativo, il Ministero assume le conseguenti determinazioni di cui all'art. 17 e, ove applicabili, alla procedura di cui all'art. 15, comma 4.