Art. 12 
 
             Valutazione tecnico-scientifica in itinere 
 
  1. Nel corso  dello  svolgimento  delle  attivita'  progettuali,  i
soggetti attuatori e/o i  soggetti  esecutori,  per  il  tramite  del
soggetto capofila trasmettono con  cadenza  periodica  al  Ministero,
mediante l'utilizzo di strumenti e modalita' esclusivamente  di  tipo
telematico, la complessiva  documentazione  attestante  le  attivita'
progettuali svolte, con particolare riferimento al conseguimento  dei
milestones e targets di livello  europeo  e  nazionale,  intermedi  e
finali, previste dal progetto approvato, secondo le tempistiche e  la
modulistica  prevista  dal  bando/avviso.  I   soggetti   beneficiari
relazionano altresi' a conclusione  delle  attivita'  progettuali  in
ordine alla complessiva realizzazione  del  progetto  finanziato  dal
Ministero. 
  2. La documentazione attestante le attivita' progettuali svolte  e'
sottoposta alla valutazione dell'esperto tecnico scientifico  di  cui
all'art. 8, comma 2. 
  3. Per la valutazione delle attivita' relative ai grandi  programmi
e  infrastrutture  di  ricerca  o  tecnologica  di  innovazione,   il
Ministero puo' avvalersi di piu' ETS  di  cui  al  comma  precedente,
ovvero di specifici organi di valutazione  scientifica  di  volta  in
volta individuati nei singoli  avvisi,  nominati  dal  CNVR.  Ciascun
bando/avviso definisce le procedure, i termini e le modalita' per  le
valutazioni di cui al presente comma. 
  4. Il Ministero dispone i trasferimenti delle risorse in favore dei
soggetti attuatori al  positivo  esito  delle  verifiche  di  cui  ai
precedenti commi e degli eventuali controlli specifici previsti dalle
regole di  gestione  dei  fondi  utilizzati.  In  caso  di  riscontro
negativo, il Ministero assume le conseguenti  determinazioni  di  cui
all'art. 17 e, ove applicabili, alla procedura di  cui  all'art.  15,
comma 4.